licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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48 Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />
particolare ipotesi, la Cassazione ha altresì precisato che ove le reiterate assenze per malattia<br />
siano riconducibili ad un’unica affezione che trovi la sua causa nelle particolari modalità di<br />
esecuzione della prestazione lavorativa, con ciò dando luogo ad un’idoneità permanente del<br />
lavoratore stesso a svolgere regolarmente le mansioni assegnategli, il datore di lavoro che sia<br />
edotto di ciò deve risolvere il rapporto di lavoro (in ossequio al diritto alla salute tutelato<br />
dall’art. 32 Cost.) senza necessità di attendere il superamento del periodo di comporto (Cass.<br />
13.12.2000, n. 15688).<br />
6.3.2 Impossibilità della prestazione lavorativa derivante<br />
da un provvedimento dell’autorità<br />
L’impossibilità temporanea o parziale della prestazione potrebbe, altresì, derivare da provvedimenti<br />
dell’autorità pubblica che di fatto impediscano al lavoratore di offrire la propria prestazione<br />
lavorativa. Tale ipotesi di licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo, avvicinabile<br />
alle precedenti dal punto di vista della incolpevolezza del prestatore di lavoro, sono la carcerazione<br />
preventiva e la revoca di autorizzazioni amministrative. Tali circostanze, valutate<br />
obiettivamente, determinano secondo i princìpi generali in materia di obbligazioni contrattuali<br />
una impossibilità sopravvenuta, temporanea e/o parziale, della prestazione lavorativa, in<br />
relazione alla quale la persistenza dell’interesse del datore di lavoro a ricevere ulteriori o future<br />
prestazioni va valutata alla stregua delle ragioni attinenti all’attività produttiva, all’organizzazione<br />
del lavoro e al regolare funzionamento di essa di cui all’art. 3, seconda parte,<br />
L. 604/1966.<br />
6.3.3 Provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale del lavoratore<br />
Se può dirsi ovvio che nell’ipotesi di una condanna del lavoratore a pena detentiva quale<br />
l’ergastolo il datore di lavoro possa recedere dal rapporto per impossibilità totale della prestazione,<br />
più problematica è invece l’ipotesi del licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo a<br />
seguito di un’impossibilità temporanea della prestazione, come nel caso della carcerazione<br />
preventiva. L’orientamento della giurisprudenza è ormai consolidato, nel senso di ritenere<br />
possibile il recesso del datore di lavoro ove manchi un apprezzabile interesse alle future prestazione<br />
lavorativa. La valutazione dell’imprenditore dovrà essere effettuata <strong>sulla</strong> base delle<br />
esigenze dell’impresa, attraverso un giudizio prognostico cioè con riguardo non solo al periodo<br />
intercorso dall’inizio della carcerazione alla data del licenziamento ma anche all’ulteriore durata<br />
della forzata assenza.<br />
6.3.4 Diritto del lavoratore alla reintegrazione in caso di assoluzione<br />
L’art. 102-bis, disp. att. c.p.p., prevede il diritto alla reintegrazione a favore del prestatore di<br />
lavoro che, sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ovvero agli arresti domiciliari,<br />
sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell’applicazione<br />
della misura, laddove venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione, di proscioglimento<br />
o di non luogo a procedere, o provvedimento di archiviazione. Si precisa che la<br />
norma si applica esclusivamente al caso in cui il fatto per cui la custodia cautelare è stata disposta<br />
sia totalmente estraneo al rapporto di lavoro. La Cassazione è unanime nel ritenere<br />
che detta norma non abbia inciso <strong>sulla</strong> disciplina della legittimità del licenziamento ma soltanto<br />
sulle sue conseguenze, tant’è che viene riconosciuto al lavoratore esclusivamente il diritto<br />
alla reintegrazione, mentre il medesimo non potrà pretendere il risarcimento del danno<br />
ex art. 18 S.L.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>