licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 11<br />
LA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA<br />
PREVISTA DALL’ART. 18 S.L<br />
Punto nodale della riforma del mercato del lavoro introdotta dalla L. 28.6.2012, n. 92, è<br />
certamente stata la modifi ca dell’articolo 18 della L. 20.5.1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori):<br />
vediamo più nel dettaglio quali sono le principali novità.<br />
Va subito anticipato che nulla viene a modifi carsi per il licenziamento c.d. ad nutum (ipotesi<br />
che riguarda tipicamente i dirigenti e i collaboratori domestici, cfr. supra Capitolo 2) né per<br />
il licenziamento assistito dalla tutela c.d. obbligatoria prevista dalla L. 604/1966 (cfr. il precedente<br />
Capitolo 10).<br />
Nella sua defi nitiva formulazione, la riforma individua in sostanza tre differenti regimi<br />
sanzionatori applicabili a seconda che si tratti di licenziamento “discriminatorio” (o per “motivo<br />
illecito determinante”), “disciplinare”, ovvero “per motivi economici”, introducendo per la<br />
prima volta una tutela a carattere risarcitorio nel campo della c.d. tutela reale che, fi n dall’introduzione<br />
dello Statuto dei Lavoratori, si presentava sino ad oggi come un monoblocco, garantendo<br />
nelle imprese con più di 15 lavoratori in ciascuna unità produttiva, o 60 a livello nazionale,<br />
una tutela in forma specifi ca quale la reintegrazione nel posto di lavoro, arricchita nel<br />
tempo dall’opzione indennitaria introdotta dalla L. 108/1990.<br />
La riforma non si ferma ai soli <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>, introducendo forme di tutela risarcitoria<br />
anche nel campo dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>.<br />
Ma veniamo ad analizzare in concreto cosa è cambiato rispetto al passato.<br />
11.1. La nullità del recesso nel nuovo articolo 18<br />
L’art. 1, co. 42, L. 28.6.2012, n. 92, si propone di disciplinare in modo organico gli effetti del<br />
licenziamento nullo, in parte richiamando disposizioni di legge già in vigore nel nostro ordinamento<br />
e in parte recependo princìpi elaborati dalla giurisprudenza: si rimanda ai Capitoli 1 e<br />
8 per una più diffusa trattazione del recesso, rispettivamente, ineffi cace e nullo.<br />
11.1.1 Il licenziamento discriminatorio<br />
Venendo qui ad esaminare il solo aspetto sanzionatorio oggi previsto dal co. 1 del nuovo art.<br />
18 S.L., valga osservare come la norma identifi chi, innanzitutto, i casi di nullità del licenziamento,<br />
primo fra tutti il recesso intimato per motivi discriminatori, cioè a dire determinato da<br />
ragioni di credo politico, fede religiosa o razziali, dall’appartenenza ad un sindacato o dalla<br />
semplice partecipazione ad attività sindacali, ovvero ancora da ragioni di lingua o di sesso, di<br />
handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali.<br />
In tema di licenziamento discriminatorio, peraltro, la norma in esame non presenta alcun<br />
carattere innovativo. Infatti, sin dall’entrata in vigore della L. 11.5.1990, n. 108 - ultimo intervento<br />
legislativo di carattere generale in tema di <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> -, il licenziamento<br />
discriminatorio era affetto da nullità (nullità già a suo tempo prevista dalla L. 15.7.1966, n. 604<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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