licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 6<br />
IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO<br />
6.1 Nozione<br />
È il licenziamento fondato su ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del<br />
lavoro e al regolare funzionamento di essa che, a mente dell’art. 7, L. 18.12.1966, n. 604, come<br />
modifi cato dall’art. 1, co. 40, L. 28.6.2012, n. 92, deve ora essere preceduto - per le aziende<br />
che occupino alle proprie dipendenze più di quindici lavoratori - dalla procedura preventiva<br />
avanti la Direzione Territoriale del Lavoro meglio descritta al Capitolo 1.<br />
Tale tipo di recesso, previsto all’art. 3, seconda parte, della L. 18.12.1966, n. 604, che comporta<br />
l’obbligo del datore di lavoro al preavviso, è giustifi cato da ragioni che non si riferiscono<br />
ad inadempimenti del prestatore di lavoro ma a specifi che esigenze aziendali che impongono<br />
la soppressione del posto di lavoro, oppure a quei comportamenti o situazioni collegate al<br />
prestatore di lavoro ma non riconducibili alla sua sfera volitiva.<br />
Secondo una distinzione operata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la prima tipologia è<br />
riconducibile alla fattispecie dei <strong>licenziamenti</strong> per ragioni inerenti all’attività produttiva, mentre<br />
la seconda integra la fattispecie dei <strong>licenziamenti</strong> per ragioni inerenti al regolare funzionamento<br />
dell’organizzazione del lavoro.<br />
A tale proposito la Suprema Corte ha stabilito che rientrano nell’ambito del giustifi cato<br />
motivo oggettivo sia i <strong>licenziamenti</strong> intimati in relazione all’insorgenza di specifi che esigenze<br />
aziendali che impongono la soppressione del posto di lavoro, sia i <strong>licenziamenti</strong> che traggono<br />
origine da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purché non costituiscano<br />
una forma di inadempimento (Cass. 11.8.1998, n. 7904).<br />
6.2 Licenziamenti per ragioni inerenti all’attività produttiva<br />
e all’organizzazione del lavoro<br />
6.2.1 Soppressione del posto di lavoro<br />
Le esigenze inerenti all’attività produttiva possono richiedere la soppressione di un determinato<br />
posto di lavoro in quanto divenuto superfl uo a seguito di nuove scelte produttive o di<br />
una nuova organizzazione del lavoro operata dall’imprenditore.<br />
Tali caratteristiche distinguevano originariamente il licenziamento per soppressione del posto<br />
ai sensi dell’art. 3 legge 604/1966 dalla fattispecie del licenziamento collettivo caratterizzato,<br />
invece, da un generico ridimensionamento dell’attività produttiva. Tuttavia, a seguito dell’entrata<br />
in vigore della disciplina in materia di licenziamento collettivo di cui alla L. 223/1991 tale<br />
distinzione è venuta meno, in quanto non sussiste più tra i due istituti una differenza ontologica<br />
e qualitativa. Entrambi i <strong>licenziamenti</strong> sono caratterizzati da motivi non inerenti alla persona del<br />
lavoratore ed ai fi ni della confi gurabilità dell’uno o dell’altro tipo di licenziamento occorre verifi -<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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