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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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38 Capitolo 5 - Il giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento<br />

guenza che il mancato raggiungimento del risultato prefi ssato costituisce il mero indice dell’inesatta<br />

esecuzione e che per procedere al licenziamento del dipendente è necessario l’accertamento<br />

della sussistenza di altri elementi, anche in presenza di difformi previsioni del<br />

contratto individuale o collettivo.<br />

In particolare il giudice, anche in presenza delle clausole c.d. di rendimento minimo, deve<br />

verifi care se il livello pattuito fosse concretamente raggiungibile dalla media dei lavoratori<br />

addetti a quella determinata e specifi ca attività ed operanti nella stessa zona e se la carenza<br />

del rendimento rispetto al minimo pattuito fosse tale da costituire un inadempimento notevole<br />

per negligenza del lavoratore e non per diffi coltà ambientali.<br />

La giurisprudenza, pertanto, ritiene nulle le clausole c.d. di rendimento minimo che prevedono<br />

la risoluzione ipso iure del rapporto di lavoro in ipotesi di mancato raggiungimento del<br />

risultato prefi ssato per contrasto con norme imperative (art. 2119 c.c. ed art. 3, L. 604/1966),<br />

essendo imprescindibile la prova della negligenza o colpa del prestatore di lavoro.<br />

5.6 Assenze ingiustifi cate<br />

Riconducibili alla violazione della regola di diligenza, le assenze ingiustifi cate del prestatore<br />

di lavoro costituiscono una forma di inadempimento concernente l’obbligazione fondamentale<br />

posta a carico del dipendente, e cioè quella di prestare l’attività lavorativa.<br />

Di solito tale materia è regolata dalla contrattazione collettiva che fi ssa i limiti di tolleranza<br />

concernenti l’assenza ingiustifi cata, limiti che, una volta superati, autorizzano il datore di<br />

lavoro ad irrogare il licenziamento, il quale potrà essere, a seconda dei casi, per giusta causa<br />

o per giustifi cato motivo soggettivo.<br />

La giurisprudenza è costante nel ritenere legittima la regolamentazione della contrattazione<br />

collettiva, anche qualora fi ssi limiti di tolleranza ristretti. Inoltre, il fatto che un contratto<br />

collettivo non preveda la durata minima dell’assenza ingiustifi cata, oltre la quale il datore di<br />

lavoro ha facoltà a recedere dal rapporto, non preclude al giudice di merito di valutare la gravità<br />

dell’inadempienza del lavoratore (Cass. 14.5.2002, n. 6974).<br />

Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, spetta al datore di lavoro provare<br />

il fatto oggettivo dell’assenza e al lavoratore dimostrare che l’assenza è giustifi cata perché<br />

imputabile a fatti cui la legge riconosce rilievi impeditivi della prestazione lavorativa.<br />

Altro profi lo sul quale la Suprema Corte è intervenuta è quello della comunicazione, da<br />

parte del prestatore di lavoro, del proprio recapito al fi ne di consentire al datore di lavoro l’eventuale<br />

controllo <strong>sulla</strong> veridicità delle ragioni poste a fondamento dell’assenza: l’art. 1334<br />

c.c. <strong>sulla</strong> effi cacia degli atti unilaterali è applicabile a tutte le dichiarazioni recettizie dirette ad<br />

una determinata persona e quindi anche alla comunicazione del lavoratore dipendente assente<br />

per malattia diretta a rendere noto al datore di lavoro il cambiamento del suo recapito, al<br />

fi ne di rendere possibili i controlli <strong>sulla</strong> giustifi catezza dell’assenza.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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