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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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14 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

zeria) presso il quale il lavoratore si era recato ripetutamente durante l’orario di lavoro<br />

(Cass. 22.11.2011, n. 24567).<br />

La conseguenza dell’irrogazione della sanzione per causa diversa da quella enunciata nella<br />

contestazione è l’illegittimità della sanzione stessa (Cass. 7.5.1991, n. 5054).<br />

3.7 Preventiva indicazione della sanzione irrogabile<br />

Non sussiste alcun obbligo a carico del datore di lavoro né di indicare, nella contestazione<br />

degli addebiti, la sanzione che presumibilmente intende irrogare né di render note al dipendente<br />

le prove a suo carico (Cass. 30.1.1984, n. 721).<br />

Peraltro, la giurisprudenza ha specifi cato come all’atto della contestazione dell’addebito ex<br />

art. 7, legge 300/1970, non sia preclusa al datore di lavoro la possibilità di anticipare il tipo di<br />

sanzione che si intende adottare, in quanto tale anticipazione non si pone in contrasto né con<br />

la lettera né con la ratio del citato art. 7, sempre che, ovviamente, sia comunque seguito il<br />

prescritto iter disciplinare (Cass. 5.12.1997, n. 12366).<br />

Giurisprudenza<br />

maggioritaria<br />

Giurisprudenza<br />

minoritaria<br />

Nel caso di preventiva indicazione della sanzione irrogabile, il provvedimento<br />

defi nitivamente adottato può essere diverso ed anche più<br />

grave (oppure anche mancare) in relazione agli accertamenti ulteriori<br />

o alle valutazioni conseguenti alle difese presentate dal lavoratore<br />

(Cass. 20.7.1989, n. 3427; Cass. 18.10.1986, n. 6157).<br />

La comunicazione al lavoratore, nella lettera di contestazione dell’addebito,<br />

della sanzione che si intende irrogare, o la specifi cazione delle<br />

disposizioni dalle quali tale sanzione è desumibile, si risolve nella specifi<br />

cazione dei tratti distintivi dei fatti materiali sui quali il lavoratore<br />

è chiamato a difendersi e, pertanto, ha l’effetto di precludere (salvo<br />

nuove contestazioni nei limiti segnati dal principio d’immediatezza)<br />

l’irrogazione di una sanzione più grave di quella comunicata con la lettera<br />

di contestazione o desumibile dalle norme ivi richiamate (Cass.<br />

11.12.1990, n. 11779).<br />

3.8 Modalità di comunicazione al lavoratore<br />

Le modalità di comunicazione al lavoratore della contestazione disciplinare (a mani, per<br />

posta, con l’ausilio di un terzo) sono rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro.<br />

Peraltro, essendo la contestazione un atto di natura recettizia, la giurisprudenza ritiene<br />

che valga la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c., ai sensi del quale la dichiarazione si<br />

reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova<br />

di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.<br />

È stato altresì ritenuto che a nulla rileva che il lavoratore abbia rifi utato di ricevere l’atto in<br />

esame: il rifi uto di conoscenza imputabile al lavoratore, infatti, non fa venire meno la presunzione<br />

di conoscenza derivante dalla legge - art. 1335 c.c. e 138, co. 2, c.p.c. - (Pret. Torino, 5.1.1981).<br />

La prova dell’effettiva ricezione della contestazione disciplinare da parte del lavoratore<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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