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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 4 - La giusta causa di licenziamento<br />

4.7 Rilevanza dei comportamenti o delle situazioni soggettive<br />

estranee alla prestazione lavorativa<br />

In linea generale, i comportamenti del lavoratore estranei al rapporto di lavoro, perché<br />

attinenti alla sua vita privata, sono ritenuti irrilevanti ai fi ni della sussistenza di una giusta<br />

causa di licenziamento. Il principio ora menzionato trova, peraltro, non poche eccezioni nella<br />

casistica giurisprudenziale con riferimento a fattispecie nelle quali la condotta del prestatore<br />

di lavoro, pur essendo estranea al rapporto di lavoro e, di conseguenza, non inquadrabile quale<br />

inadempimento, sia egualmente idonea a produrre effetti rifl essi nell’ambito lavorativo facendo<br />

venire meno l’elemento della fi ducia. In particolare, rilevano quei comportamenti del<br />

prestatore di lavoro che sono idonei ad integrare un’ipotesi di reato. Si tratta di ipotesi differenti<br />

da quelle previste dai contratti <strong>collettivi</strong> e la cui valutazione e selezione deve essere eseguita<br />

a seconda che si verifi chino all’interno dell’azienda, ovvero al di fuori da essa.<br />

Con riferimento alla prima ipotesi, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora<br />

il comportamento di un dipendente posto in essere all’interno dell’azienda integri un’ipotesi<br />

di reato, la valutazione della gravità di tale comportamento, ai fi ni della sussistenza di una giusta<br />

causa, ha carattere del tutto autonomo rispetto alla valutazione della gravità del reato. Ciò in quanto<br />

la valutazione della sussistenza, o meno, di una giusta causa deve essere operata dal giudice<br />

alla stregua della ratio dell’art. 2119 c.c. e dell’art. 1, l. 15.7.1966, n. 604, vale a dire tenendo conto<br />

dell’incidenza del fatto commesso sul particolare rapporto fi duciario che lega le parti nel rapporto,<br />

delle esigenze poste dall’organizzazione produttiva e delle fi nalità e regole di disciplina postulate<br />

da detta organizzazione, indipendentemente dalla presenza, o meno, di un danno patrimoniale, ed<br />

indipendentemente dal giudizio che del medesimo fatto dovesse darsi ai fi ni penali. In concreto,<br />

dunque, deve essere valutata la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in<br />

dubbio la futura correttezza dell’adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore<br />

rispetto agli obblighi assunti. In tal senso, si è più volte espressa la giurisprudenza di legittimità<br />

(Cass. 10.11.2011, n. 23422; Cass. 3.1.2011, n. 37; Cass. 3.10.2007, n. 20731; Cass. 17.4.2001,<br />

n. 5633 ; Cass. 5.8.2000, n. 10315; Cass. 8.2.2000, n. 1412).<br />

Questo principio, più volte ribadito, è stato ampliato con l’introduzione di un nuovo criterio<br />

di valutazione della sussistenza di giusta causa di licenziamento defi nito «disvalore ambientale».<br />

È stato infatti considerato che nella valutazione della gravità della condotta del lavoratore<br />

licenziato per giusta causa può assumere rilievo anche un altro elemento che è quello<br />

costituito dal disvalore ambientale della condotta stessa, anche per la specifi ca posizione professionale<br />

occupata dal dipendente e di responsabilità nel servizio svolto, in quanto modello<br />

diseducativo o comunque disincentivante nei confronti degli altri dipendenti della compagine<br />

aziendale, specialmente se a lui sottoposti (Cass. 18.1.2008, n. 1077; Cass. 23.10. 2006,<br />

n. 22708; Cass. 4.12.2002, n. 17208).<br />

4.8 Comportamenti estranei alla prestazione lavorativa<br />

L’analisi dei comportamenti o situazioni soggettive estranee alla prestazione lavorativa assume<br />

altresì particolare interesse con riferimento alle pronunzie giurisprudenziali attinenti la<br />

commissione di reati da parte del lavoratore al di fuori dell’azienda. Infatti, pur trattandosi, con<br />

tutta evidenza, di fattispecie che rientrano nel più ampio contesto dei comportamenti estranei<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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