licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
104 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
Aliunde perceptum La Suprema Corte è costante nell’affermare che con la locuzione «aliunde<br />
perceptum» non deve intendersi qualsiasi reddito di lavoro percepito dal<br />
lavoratore successivamente al licenziamento, ma solo quello conseguito<br />
espletando attività lavorativa in un’occupazione oggettivamente equivalente<br />
a quella perduta per effetto del licenziamento stesso. Naturalmente,<br />
l’onere di provare che il danno subìto dal lavoratore sia inferiore a quanto<br />
presunto dalla legge è a carico del datore di lavoro, il quale deve dimostrare<br />
non solo che il lavoratore licenziato ha assunto nel frattempo una<br />
nuova occupazione ma anche quanto con essa percepito (aliunde perceptum),<br />
essendo questo il fatto che riduce l’entità del danno presunto (Cass.<br />
29.8.2000, n. 11341; Cass. 9.4.2003, n. 5532 e Cass. 5.4.2004, n. 6668).<br />
È invece oggetto di contrasto giurisprudenziale il problema della computabilità,<br />
quale aliunde perceptum, dell’indennità di disoccupazione percepita dal<br />
lavoratore licenziato e successivamente reintegrato. A tale riguardo, è stato<br />
recentemente affermato che il risarcimento del danno spettante a norma<br />
dell’art. 18 della L. n. 300/1970, commisurato all’importo delle retribuzioni<br />
che sarebbero maturate dalla data del licenziamento, non può essere diminuito<br />
degli importi eventualmente ricevuti a titolo di indennità di mobilità,<br />
che si sottraggono alla regola della compensatio lucri cum damno in quanto<br />
tali somme, percepite ad altro titolo dall’istituto previdenziale, con l’annullamento<br />
del licenziamento perdono il titolo giustifi cativo e devono essere restituite<br />
a richiesta dell’ente previdenziale, con la conseguenza che non realizzano<br />
un effettivo incremento patrimoniale del lavoratore (Cass. 28.4.2010,<br />
n. 10164; più recentemente, nel merito, Trib. Ascoli Piceno, 17.12.2010).<br />
Aliunde percipiendum Quanto, poi, ai danni che il lavoratore avrebbe potuto evitare usando<br />
l’ordinaria diligenza (il cd. aliunde percipiendum), la Suprema Corte<br />
ha precisato al riguardo che poiché il co. 2 dell’art. 1227 c.c., nell’escludere<br />
che il creditore possa avere diritto al risarcimento dei danni<br />
che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, e nel<br />
porre, quindi, sul suddetto creditore il dovere di non aggravare con il<br />
fatto proprio e con la propria condotta il pregiudizio subìto, fa esplicito<br />
riferimento all’elemento della colpa, il giudice deve prendere in considerazione<br />
non ogni comportamento che astrattamente possa aggravare<br />
il danno, ma solamente quel comportamento che eccede i limiti<br />
dell’ordinaria diligenza (Cass. 14.6.1994, n. 5766).<br />
Con riferimento alla rilevanza dell’aliunde percipiendum ai fi ni della quantifi<br />
cazione dell’indennità di cui all’art. 18 S.L. può assumere rilievo anche la<br />
mancata iscrizione nelle liste di collocamento, non come circostanza di per<br />
sé suffi ciente a ridurre il danno risarcibile, bensì come circostanza valutabile<br />
nell’ambito dell’intera condotta del lavoratore, tenendosi conto altresì delle<br />
effettive e concrete possibilità di nuova occupazione (Cass. 16.3.2002, n. 3904).<br />
Retribuzione globale<br />
di fatto<br />
Il parametro di calcolo dell’indennità prevista dall’art. 18 S.L. è rappresentata<br />
dalla retribuzione globale di fatto mensile percepita dal lavoratore<br />
o che questi avrebbe dovuto percepire in base alla qualifi ca a lui<br />
spettante.<br />
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente statuito che la nozione di<br />
“retribuzione globale di fatto” quale parametro di computo sia del risarcimento<br />
del danno conseguente alla declaratoria di invalidità del licenziamento<br />
nell’ambito della c.d. tutela reale sia per la determinazione dell’indennità<br />
sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, co. 5, S.L., deve essere<br />
riferita non solo alla retribuzione base ma anche a ogni compenso di carattere<br />
continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione<br />
in atto al momento del licenziamento, tra le quali devono essere ovviamente<br />
inclusi anche i ratei delle mensilità aggiuntive annualmente corrisposte.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>