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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 5 - Il giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento<br />

riscontrarsi quando al facere del lavoratore non si accompagni la diligenza esigibile in virtù<br />

della particolare natura del rapporto, determinando l’assenza di utilità della prestazione.<br />

La Suprema Corte ha elaborato una serie di criteri volti a determinare l’idoneità del sottorendimento<br />

a costituire giustifi cato motivo soggettivo di licenziamento, cui attenersi in caso di<br />

contestazione della legittimità del recesso operato dal datore di lavoro:<br />

valutazione dell’elemento soggettivo del comportamento del lavoratore (doloso o colposo);<br />

– accertamento del nesso di causalità immediata tra la negligenza e l’adempimento scadente del<br />

dipendente: se ne esclude la responsabilità, infatti, solo nell’ipotesi in cui lo scarso rendimento<br />

non sia imputabile allo stesso;<br />

– verifi ca se il risultato disatteso dal dipendente rientri nelle possibilità medie dei suoi colleghi<br />

aventi la medesima qualifi ca ed addetti alle stesse mansioni, utilizzando come parametri per la<br />

determinazione del rendimento utile la quantità del lavoro svolto, la qualità dello stesso ed il<br />

tempo impiegato a tal fi ne;<br />

– accertamento che l’insuffi ciente rendimento sia «notevole» ex art. 3, L. 604/1966, e cioè che<br />

in concreto, tenuto conto del tipo di rapporto di lavoro e degli obblighi assunti dal lavoratore,<br />

il sottorendimento abbia rilevanza tale da frustrare fondatamente l’aspettativa del datore di<br />

lavoro che il dipendente renda nel futuro la prestazione dovuta (e, quindi, faccia apparire inutile<br />

l’irrogazione di sanzioni conservative e non lasci altra alternativa al datore di lavoro all’infuori<br />

del licenziamento). In relazione a tale caratteristica dell’inadempimento dell’obbligazione contrattuale,<br />

il CCNL Metalmeccanici Industria ha previsto la possibilità di ravvisare il “notevole”<br />

inadempimento nell’ipotesi di recidiva di comportamenti, sanzionati da minori provvedimenti<br />

conservativi, di per sé non idonei a costituire tale grave mancanza ma che complessivamente<br />

considerati si compongono in un unico comportamento confi gurabile come “illecito grave”, a cui<br />

è proporzionato e legittimo reagire con il recesso dal rapporto di lavoro, sorretto da giustifi cato<br />

motivo soggettivo;<br />

– accertamento dell’indebolimento della fi ducia che il datore di lavoro nutriva nei confronti del<br />

dipendente;<br />

– accertamento che lo scarso rendimento non sia dovuto a fattori socio-ambientali o all’organizzazione<br />

dell’impresa;<br />

– valutazione del comportamento complessivo del lavoratore e non solo apprezzamento di singoli<br />

episodi di rendimento inferiore.<br />

Appare opportuno ricordare come l’onere della prova della sussistenza del giustifi cato<br />

motivo di licenziamento spetti al datore di lavoro, ex art. 5, L. 604/1966. Viceversa, il lavoratore<br />

dovrà provare che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ovvero<br />

che l’esatto adempimento è mancato nonostante il lavoratore abbia seguito le regole dell’ordinaria<br />

diligenza ed abbia fatto tutto il possibile per adempiere l’obbligazione dovuta.<br />

5.5 Clausole di “rendimento minimo”<br />

L’onere della prova posto in capo al datore di lavoro non viene meno nemmeno in presenza<br />

della clausole c.d. di rendimento minimo, con cui il dipendente si obbliga al raggiungimento di<br />

un determinato livello minimo di produzione. Tali clausole vengono utilizzate nei confronti di<br />

particolari tipologie di lavoratori che operano fuori dei locali dell’impresa e che sono dotati di<br />

autonomia operativa, come i produttori delle compagnie di assicurazione. La giurisprudenza<br />

ritiene valide tali clausole, ma non consente che le medesime trasformino l’obbligazione del<br />

prestatore di lavoro subordinato da obbligazione di mezzi in quella di risultato, con la conse-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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