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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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62 Capitolo 8 - Nullità e ineffi cacia del licenziamento<br />

colpa in senso lato che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere<br />

sanzionato con il licenziamento». Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso che<br />

l’assenza ingiustifi cata e immotivata della lavoratrice madre per oltre una settimana fosse una<br />

condizione che integrava la colpa grave ai fi ni del licenziamento (Cass. 29 .9. 2011, n. 19912).<br />

8.4.2 Lavoratore padre<br />

È importante sottolineare che, «in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’art.<br />

28, D.Lgs. 151/2001», vale a dire allorché il padre abbia diritto di astenersi dal lavoro per<br />

tutta la durata del congedo di maternità (o per la sua parte residua) che sarebbe spettata alla<br />

lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero in caso di abbandono,<br />

nonché in caso di affi damento esclusivo del bambino a costui, «il divieto di licenziamento si<br />

applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fi no al compimento<br />

di un anno di età del bambino» (art. 54, co. 7, D.Lgs. 151/2001).<br />

8.4.3 Presentazione del certifi cato medico<br />

Per fare valere la nullità del recesso datoriale «la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo<br />

in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certifi cazione<br />

dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano»<br />

(art. 54, comma 2, D.Lgs. 151/2001). Tale certifi cazione (il cui onere di presentazione, a differenza<br />

di quanto prevedeva la normativa previgente in materia, non è assoggettato ad alcun limite<br />

temporale), assolve secondo la giurisprudenza di legittimità ad un ruolo di mero strumento<br />

di prova la cui presentazione può trovare un equipollente nell’effettiva conoscenza<br />

dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro altrimenti ottenuta (Cass. 16.2.2007, n.<br />

3620; Cass. 21.8.2004, n. 16505; Cass. 4.3.1988, n. 2248).<br />

Ai fi ni dell’identifi cazione del periodo di operatività del divieto di licenziamento, l’art. 4<br />

D.P.R. 1026/1976 precisa che l’inizio dello stato di gravidanza viene determinato a partire dal<br />

300° giorno antecedente la data presunta del parto, attestata dal suddetto certifi cato medico<br />

di gravidanza.<br />

8.4.4 Mancata informazione all’atto dell’assunzione<br />

Sotto un diverso profi lo, la Suprema Corte (Cass. 6.7.2002, n. 9864) ha avuto modo di affermare<br />

che non può costituire giusta causa di licenziamento il comportamento della lavoratrice<br />

gestante o puerpera che, al momento dell’assunzione, non comunichi al datore di lavoro di<br />

trovarsi nella situazione in cui opera il divieto di licenziamento, atteso che un siffatto obbligo<br />

di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e<br />

buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. o da altri generali princìpi dell’ordinamento - fi nirebbe<br />

per rendere ineffi cace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione<br />

del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche<br />

dalla normativa comunitaria (direttive CEE n. 76/207 e 92/85).<br />

8.4.5 Altre fattispecie di divieto di licenziamento<br />

Come disposto dall’art. 54, co. 6, D.Lgs. 151/2001, e come confermato dall’art. 18, comma<br />

1, S.L. nel testo novellato dalla L. 28.6.2012, n. 92, «è altresì nullo il licenziamento causato<br />

dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte<br />

della lavoratrice o del lavoratore».<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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