licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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62 Capitolo 8 - Nullità e ineffi cacia del licenziamento<br />
colpa in senso lato che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere<br />
sanzionato con il licenziamento». Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha escluso che<br />
l’assenza ingiustifi cata e immotivata della lavoratrice madre per oltre una settimana fosse una<br />
condizione che integrava la colpa grave ai fi ni del licenziamento (Cass. 29 .9. 2011, n. 19912).<br />
8.4.2 Lavoratore padre<br />
È importante sottolineare che, «in caso di fruizione del congedo di paternità, di cui all’art.<br />
28, D.Lgs. 151/2001», vale a dire allorché il padre abbia diritto di astenersi dal lavoro per<br />
tutta la durata del congedo di maternità (o per la sua parte residua) che sarebbe spettata alla<br />
lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre, ovvero in caso di abbandono,<br />
nonché in caso di affi damento esclusivo del bambino a costui, «il divieto di licenziamento si<br />
applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fi no al compimento<br />
di un anno di età del bambino» (art. 54, co. 7, D.Lgs. 151/2001).<br />
8.4.3 Presentazione del certifi cato medico<br />
Per fare valere la nullità del recesso datoriale «la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo<br />
in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certifi cazione<br />
dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano»<br />
(art. 54, comma 2, D.Lgs. 151/2001). Tale certifi cazione (il cui onere di presentazione, a differenza<br />
di quanto prevedeva la normativa previgente in materia, non è assoggettato ad alcun limite<br />
temporale), assolve secondo la giurisprudenza di legittimità ad un ruolo di mero strumento<br />
di prova la cui presentazione può trovare un equipollente nell’effettiva conoscenza<br />
dello stato di gravidanza da parte del datore di lavoro altrimenti ottenuta (Cass. 16.2.2007, n.<br />
3620; Cass. 21.8.2004, n. 16505; Cass. 4.3.1988, n. 2248).<br />
Ai fi ni dell’identifi cazione del periodo di operatività del divieto di licenziamento, l’art. 4<br />
D.P.R. 1026/1976 precisa che l’inizio dello stato di gravidanza viene determinato a partire dal<br />
300° giorno antecedente la data presunta del parto, attestata dal suddetto certifi cato medico<br />
di gravidanza.<br />
8.4.4 Mancata informazione all’atto dell’assunzione<br />
Sotto un diverso profi lo, la Suprema Corte (Cass. 6.7.2002, n. 9864) ha avuto modo di affermare<br />
che non può costituire giusta causa di licenziamento il comportamento della lavoratrice<br />
gestante o puerpera che, al momento dell’assunzione, non comunichi al datore di lavoro di<br />
trovarsi nella situazione in cui opera il divieto di licenziamento, atteso che un siffatto obbligo<br />
di informazione - che, peraltro, non può essere desunto dai canoni generali di correttezza e<br />
buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. o da altri generali princìpi dell’ordinamento - fi nirebbe<br />
per rendere ineffi cace la tutela della lavoratrice madre ed ostacolerebbe la piena attuazione<br />
del principio di parità di trattamento, garantito costituzionalmente e riaffermato anche<br />
dalla normativa comunitaria (direttive CEE n. 76/207 e 92/85).<br />
8.4.5 Altre fattispecie di divieto di licenziamento<br />
Come disposto dall’art. 54, co. 6, D.Lgs. 151/2001, e come confermato dall’art. 18, comma<br />
1, S.L. nel testo novellato dalla L. 28.6.2012, n. 92, «è altresì nullo il licenziamento causato<br />
dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte<br />
della lavoratrice o del lavoratore».<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>