licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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12 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />
In particolare, l’esigenza della specifi cità della contestazione non obbedisce ai rigidi canoni<br />
che presiedono alla formulazione dell’accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema<br />
precostituito e ad una regola assoluta ed astratta, ma si modella in relazione ai princìpi di<br />
correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti, ed è funzionalmente<br />
e teleologicamente fi nalizzata all’esclusiva soddisfazione dell’interesse dell’incolpato<br />
ad esercitare pienamente il diritto di difesa (Cass. 18.6.2002, n. 8853; più recentemente,<br />
Cass. 30.12.2009, n. 27842).<br />
3.5.2 Contestazione della recidiva<br />
L’ultimo comma dell’art. 7 S.L. dà rilievo alla circostanza della ripetizione dell’illecito - c.d.<br />
recidiva - pur contenendone gli effetti negativi nell’arco di 2 anni dall’applicazione delle sanzioni.<br />
La dottrina ha precisato che il biennio decorre dalla comunicazione del provvedimento disciplinare<br />
e che, trascorso detto termine, i comportamenti in precedenza sanzionati non assumono<br />
più autonomo rilievo, ma possono essere richiamati dal datore di lavoro solo per corroborare (e<br />
non accrescere) la gravità dell’addebito contestato e per confermare l’adeguatezza della sanzione<br />
disciplinare ovvero per accertare la natura e la consistenza del fatto da valutare.<br />
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che è possibile tenere conto, quali<br />
circostanze confermative della signifi catività degli addebiti contestati (ai fi ni della valutazione<br />
della complessiva gravità, anche sotto il profi lo psicologico, delle inadempienze del dipendente<br />
e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell’imprenditore)<br />
anche di precedenti disciplinari risalenti ad oltre due anni prima del licenziamento (Cass.<br />
10.1.2011, n. 313).<br />
Anche per la recidiva compiuta nel biennio vige il principio della specifi cità, atteso che la<br />
stessa non può essere contestata con il mero richiamo alla sua natura generica o specifi ca,<br />
ma richiede una contestazione che faccia riferimento a fatti specifi ci, individuabili nella loro<br />
materialità (Cass. 9.11.2000, n. 14555).<br />
Con riferimento alla tempestività della contestazione di plurimi addebiti posti a fondamento<br />
del licenziamento disciplinare è stato ritenuto illegittimo il comportamento del datore di<br />
lavoro che in una condotta progressiva sostanzialmente unitaria del lavoratore aveva ravvisato<br />
la successione nel tempo di una pluralità di violazioni disciplinari e quindi, scomponendo tale<br />
condotta in più fatti illeciti, aveva utilizzato il fatto addebitato successivamente per contestare<br />
la recidiva rispetto a quello contestato per primo, risultando in tal caso violato il principio<br />
dell’immediatezza della contestazione che impone di non frapporre indugi tali da determinare<br />
un cumulo di addebiti (Cass. 7.9.2000, n. 11817).<br />
Invece, nel caso di successivi comportamenti del lavoratore costituenti ognuno un’infrazione<br />
disciplinare, il datore di lavoro non ha l’obbligo di procedere in ogni caso alla unifi cazione<br />
delle varie sanzioni in una sola più grave, avendo ammesso la giurisprudenza che il datore<br />
di lavoro possa, sanzionate di volta in volta le singole infrazioni, procedere poi alla contestazione<br />
della recidiva in occasione di ogni ulteriore violazione, com’è dimostrato dalla previsione<br />
dell’art. 7, legge 300/1970, che vieta solo di tenere conto delle sanzioni disciplinari che siano<br />
state applicate anteriormente al biennio; né è rinvenibile, in materia disciplinare, una funzione<br />
di prevenzione in vista del recupero del rapporto che verrebbe compromessa dalla valutazione<br />
atomistica dei singoli comportamenti, in quanto il potere disciplinare, ove si esplichi nel rispetto<br />
dei generali criteri di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. che vietano reazioni<br />
sleali e pretestuose, non trova altro limite se non la proporzionalità della sanzione rispetto<br />
ai comportamenti posti in essere dal dipendente (Cass. 10.2.2000, n. 1481).<br />
Nel biennio, ove richiamata espressamente dal codice disciplinare in quanto elemento co-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>