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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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74 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

ganico dell’impresa, ai fi ni della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di<br />

lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre». Al riguardo, è interessante sottolineare<br />

come, a seguito dell’abrogazione del lavoro intermittente disposta dal Legislatore<br />

con l’art. 1, co. 45, della L. 24.12.2007, n. 247, il menzionato articolo ha ripreso vigore con la<br />

successiva emanazione del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modifi cazioni nella L.<br />

6.8.2008, n. 133, che ha reintrodotto tale tipologia contrattuale.<br />

Ugualmente non devono computarsi i lavoratori assunti a termine in sostituzione dei colleghi<br />

assenti.<br />

Da ultimo si segnala che la Suprema Corte è intervenuta sul punto chiarendo che i <strong>licenziamenti</strong><br />

per riduzione di personale di cui all’art. 24 della L. n. 223 del 1991 sono applicabili<br />

alle sole imprese che occupino più di quindici dipendenti. Nel relativo computo non si può<br />

applicare in via analogica il criterio indicato al primo co. dell’art. 1 della stessa legge – richiamato<br />

dall’art. 4 con riferimento alla valutazione del livello dimensionale dell’azienda<br />

previsto per i <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> -, che, ai diversi fi ni dell’intervento della cassa integrazione<br />

guadagni, prevede l’inclusione nell’organico aziendale degli apprendisti e dei lavoratori<br />

assunti con contratto di formazione lavoro, non versandosi nella situazione di mancanza<br />

di una norma di legge atta a regolare direttamente la materia e non trattandosi pertanto di<br />

integrare una lacuna dell’ordinamento, in quanto la regolamentazione del licenziamento per<br />

riduzione di personale contenuta nella L. 223/1991 è autosuffi ciente, e rispetto ad essa la<br />

disciplina sancita per il licenziamento preceduto da CIG dalla stessa legge ha carattere eccezionale,<br />

prevista esclusivamente per tale tipo di recesso (Cass. 17.11.2003, n. 17384).<br />

Dovranno, di contro, essere computati i dirigenti, i lavoratori in prova nonché quelli con<br />

contratto a termine qualora, con riferimento a questi ultimi, e sempre in analogia con quanto<br />

avviene in tema di <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>, si inseriscano nel c.d. organico oggettivo,<br />

ossia nell’organico normalmente necessario per la produzione dell’azienda, ovvero non siano<br />

stati assunti per esigenze eccezionali.<br />

Del lavoratore part-time, sempre in base alla tecnica di rinvio adottata, si terrà conto per<br />

la quota di orario effettivamente svolto, con la precisazione che per il computo delle unità<br />

lavorative si deve far riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore<br />

(Trib. Torre Annunziata 11.3.2009, che ha escluso la confi gurabilità di un licenziamento collettivo<br />

in un caso in cui il numero dei lavoratori interessati non era di 7ma, in proporzione<br />

dell’orario ordinario di lavoro svolto, di 1,75).<br />

9.17 Requisiti soggettivi<br />

È pacifi co che la disciplina dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> si applichi agli operai, impiegati e<br />

quadri, e ciò in quanto è lo stesso co. 9 dell’art. 4, L. 223/1991, a disporre che, esaurita la procedura<br />

o raggiunto l’accordo sindacale, il datore di lavoro ha la facoltà di collocare in mobilità<br />

le citate categorie di dipendenti.<br />

Vi sono peraltro dubbi interpretativi circa la possibile applicazione della normativa anche ai<br />

dirigenti ed ai funzionari.<br />

Dirigenti e garanzie procedimentali<br />

In relazione ai dirigenti vi sono tesi difformi in dottrina. Da un lato, una parte della dottrina<br />

ritiene, con orientamento ritenuto preferibile, che la categoria dei dirigenti non rientri nell’ambito<br />

di applicazione delle garanzie procedimentali dell’art. 4, L. 223/1991, sul presupposto,<br />

oltre che di natura interpretativa del dato testuale, che tale categoria di lavoratori è esclusa<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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