licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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74 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
ganico dell’impresa, ai fi ni della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di<br />
lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre». Al riguardo, è interessante sottolineare<br />
come, a seguito dell’abrogazione del lavoro intermittente disposta dal Legislatore<br />
con l’art. 1, co. 45, della L. 24.12.2007, n. 247, il menzionato articolo ha ripreso vigore con la<br />
successiva emanazione del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modifi cazioni nella L.<br />
6.8.2008, n. 133, che ha reintrodotto tale tipologia contrattuale.<br />
Ugualmente non devono computarsi i lavoratori assunti a termine in sostituzione dei colleghi<br />
assenti.<br />
Da ultimo si segnala che la Suprema Corte è intervenuta sul punto chiarendo che i <strong>licenziamenti</strong><br />
per riduzione di personale di cui all’art. 24 della L. n. 223 del 1991 sono applicabili<br />
alle sole imprese che occupino più di quindici dipendenti. Nel relativo computo non si può<br />
applicare in via analogica il criterio indicato al primo co. dell’art. 1 della stessa legge – richiamato<br />
dall’art. 4 con riferimento alla valutazione del livello dimensionale dell’azienda<br />
previsto per i <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> -, che, ai diversi fi ni dell’intervento della cassa integrazione<br />
guadagni, prevede l’inclusione nell’organico aziendale degli apprendisti e dei lavoratori<br />
assunti con contratto di formazione lavoro, non versandosi nella situazione di mancanza<br />
di una norma di legge atta a regolare direttamente la materia e non trattandosi pertanto di<br />
integrare una lacuna dell’ordinamento, in quanto la regolamentazione del licenziamento per<br />
riduzione di personale contenuta nella L. 223/1991 è autosuffi ciente, e rispetto ad essa la<br />
disciplina sancita per il licenziamento preceduto da CIG dalla stessa legge ha carattere eccezionale,<br />
prevista esclusivamente per tale tipo di recesso (Cass. 17.11.2003, n. 17384).<br />
Dovranno, di contro, essere computati i dirigenti, i lavoratori in prova nonché quelli con<br />
contratto a termine qualora, con riferimento a questi ultimi, e sempre in analogia con quanto<br />
avviene in tema di <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>, si inseriscano nel c.d. organico oggettivo,<br />
ossia nell’organico normalmente necessario per la produzione dell’azienda, ovvero non siano<br />
stati assunti per esigenze eccezionali.<br />
Del lavoratore part-time, sempre in base alla tecnica di rinvio adottata, si terrà conto per<br />
la quota di orario effettivamente svolto, con la precisazione che per il computo delle unità<br />
lavorative si deve far riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore<br />
(Trib. Torre Annunziata 11.3.2009, che ha escluso la confi gurabilità di un licenziamento collettivo<br />
in un caso in cui il numero dei lavoratori interessati non era di 7ma, in proporzione<br />
dell’orario ordinario di lavoro svolto, di 1,75).<br />
9.17 Requisiti soggettivi<br />
È pacifi co che la disciplina dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> si applichi agli operai, impiegati e<br />
quadri, e ciò in quanto è lo stesso co. 9 dell’art. 4, L. 223/1991, a disporre che, esaurita la procedura<br />
o raggiunto l’accordo sindacale, il datore di lavoro ha la facoltà di collocare in mobilità<br />
le citate categorie di dipendenti.<br />
Vi sono peraltro dubbi interpretativi circa la possibile applicazione della normativa anche ai<br />
dirigenti ed ai funzionari.<br />
Dirigenti e garanzie procedimentali<br />
In relazione ai dirigenti vi sono tesi difformi in dottrina. Da un lato, una parte della dottrina<br />
ritiene, con orientamento ritenuto preferibile, che la categoria dei dirigenti non rientri nell’ambito<br />
di applicazione delle garanzie procedimentali dell’art. 4, L. 223/1991, sul presupposto,<br />
oltre che di natura interpretativa del dato testuale, che tale categoria di lavoratori è esclusa<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>