licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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18 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />
Tale decisione costituisce indubbiamente un ripensamento o comunque un’inversione di<br />
tendenza rispetto al precedente prevalente orientamento della stessa Corte.<br />
In seguito è nuovamente intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite (Cass., Sez. Un.,<br />
7.5.2003, n. 6900) a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, statuendo che il<br />
provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza<br />
del termine di cui all’art. 7, co. 5, L. 300/1970 quando il lavoratore ha esercitato pienamente<br />
il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustifi cazioni, senza<br />
manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.<br />
A questa interpretazione sembra aver aderito la giurisprudenza di legittimità successiva<br />
alla più recente pronuncia delle Sezioni Unite citata (Cass. 19.10.2011, n. 21622).<br />
Anche se la questione interpretativa sembra ormai risolta da questo ulteriore intervento<br />
della Corte di Cassazione, un comportamento improntato alla prudenza suggerisce e forse<br />
impone in ogni caso il rispetto del termine dei 5 giorni dall’avvenuta contestazione disciplinare<br />
prima di procedere all’irrogazione della sanzione.<br />
3.14 Computo del termine<br />
Per il computo del termine dei 5 giorni si tiene conto dei giorni di calendario e non dei<br />
giorni lavorativi e si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile<br />
dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall’art. 155, co. 3, c.p.c.<br />
(Cass. 13.11.2000, n. 14680).<br />
3.15 Forma e modalità di comunicazione del licenziamento<br />
Il provvedimento di licenziamento deve essere comunicato in forma scritta al lavoratore in<br />
quanto atto unilaterale recettizio.<br />
È con tale comunicazione che il provvedimento può considerarsi «applicato» per gli effetti<br />
del co. 6 dell’art. 7, ossia per l’impugnativa della sanzione stessa («il lavoratore, al quale sia<br />
stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, (...), la<br />
costituzione, (...), di un collegio di conciliazione ed arbitrato»).<br />
3.16 Requisito della tempestività<br />
La giurisprudenza richiede che l’irrogazione della sanzione disciplinare sia tempestiva rispetto<br />
al fatto contestato.<br />
La r a o della tempestività si fonda sull’art. 7, cc. 3 e 4, S.L., che riconosce al lavoratore<br />
incolpato il diritto alla difesa (Cass. 8.1.2001, n. 150).<br />
La giurisprudenza di merito ha evidenziato come, sebbene l’art. 7 non preveda un termine<br />
entro cui il datore di lavoro possa esercitare il potere disciplinare, non di meno deve escludersi<br />
che egli possa irrogare una sanzione disciplinare allorché sia trascorso un considerevole<br />
lasso di tempo dalla contestazione (nella specie la sanzione era stata irrogata dopo sette mesi<br />
da quest’ultima; Pret. Roma 11.1.1990).<br />
Peraltro, nel caso in cui il fatto contestato (costituendo ad un tempo illecito disciplinare e pena-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>