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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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18 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

Tale decisione costituisce indubbiamente un ripensamento o comunque un’inversione di<br />

tendenza rispetto al precedente prevalente orientamento della stessa Corte.<br />

In seguito è nuovamente intervenuta la Suprema Corte a Sezione Unite (Cass., Sez. Un.,<br />

7.5.2003, n. 6900) a comporre il contrasto giurisprudenziale sorto in materia, statuendo che il<br />

provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza<br />

del termine di cui all’art. 7, co. 5, L. 300/1970 quando il lavoratore ha esercitato pienamente<br />

il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustifi cazioni, senza<br />

manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.<br />

A questa interpretazione sembra aver aderito la giurisprudenza di legittimità successiva<br />

alla più recente pronuncia delle Sezioni Unite citata (Cass. 19.10.2011, n. 21622).<br />

Anche se la questione interpretativa sembra ormai risolta da questo ulteriore intervento<br />

della Corte di Cassazione, un comportamento improntato alla prudenza suggerisce e forse<br />

impone in ogni caso il rispetto del termine dei 5 giorni dall’avvenuta contestazione disciplinare<br />

prima di procedere all’irrogazione della sanzione.<br />

3.14 Computo del termine<br />

Per il computo del termine dei 5 giorni si tiene conto dei giorni di calendario e non dei<br />

giorni lavorativi e si applica la regola della computabilità dei giorni festivi intermedi, derivabile<br />

dal sistema e positivamente espressa, per i termini processuali, dall’art. 155, co. 3, c.p.c.<br />

(Cass. 13.11.2000, n. 14680).<br />

3.15 Forma e modalità di comunicazione del licenziamento<br />

Il provvedimento di licenziamento deve essere comunicato in forma scritta al lavoratore in<br />

quanto atto unilaterale recettizio.<br />

È con tale comunicazione che il provvedimento può considerarsi «applicato» per gli effetti<br />

del co. 6 dell’art. 7, ossia per l’impugnativa della sanzione stessa («il lavoratore, al quale sia<br />

stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, (...), la<br />

costituzione, (...), di un collegio di conciliazione ed arbitrato»).<br />

3.16 Requisito della tempestività<br />

La giurisprudenza richiede che l’irrogazione della sanzione disciplinare sia tempestiva rispetto<br />

al fatto contestato.<br />

La r a o della tempestività si fonda sull’art. 7, cc. 3 e 4, S.L., che riconosce al lavoratore<br />

incolpato il diritto alla difesa (Cass. 8.1.2001, n. 150).<br />

La giurisprudenza di merito ha evidenziato come, sebbene l’art. 7 non preveda un termine<br />

entro cui il datore di lavoro possa esercitare il potere disciplinare, non di meno deve escludersi<br />

che egli possa irrogare una sanzione disciplinare allorché sia trascorso un considerevole<br />

lasso di tempo dalla contestazione (nella specie la sanzione era stata irrogata dopo sette mesi<br />

da quest’ultima; Pret. Roma 11.1.1990).<br />

Peraltro, nel caso in cui il fatto contestato (costituendo ad un tempo illecito disciplinare e pena-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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