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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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46 Capitolo 6 - Il licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo<br />

6.3.1.3 Motivazione del recesso per superamento del periodo di comporto<br />

Una questione abbastanza dibattuta in giurisprudenza attiene alla necessaria indicazione<br />

da parte del datore di lavoro dei giorni di assenza in caso di licenziamento intimato per superamento<br />

del periodo di comporto. La Cassazione da ultimo ha affermato che anche in questo<br />

tipo di licenziamento, in base alle regole dettate dall’art. 2 della legge 604/1966, nel testo anteriore<br />

alla riforma attuata con la L. 28.6.2012, n. 92, <strong>sulla</strong> forma dell’atto e la comunicazione<br />

dei motivi del recesso, qualora l’atto di intimazione del licenziamento non precisi le assenze in<br />

base alle quali sia ritenuto superato il periodo di conservazione del posto di lavoro, il lavoratore<br />

- il quale, particolarmente nel caso di comporto per sommatoria, ha l’esigenza di poter<br />

opporre propri specifi ci rilievi - ha la facoltà di chiedere al datore di lavoro di specifi care tale<br />

aspetto fattuale delle ragioni del licenziamento. Di conseguenza, nel caso di non ottemperanza<br />

del datore di lavoro con le modalità di legge a tale richiesta, il licenziamento deve considerarsi<br />

illegittimo. Con la recente L. 28.6.2012, n. 92 che, modifi cando l’art. 2, co. 2, L. 604/1966,<br />

all’art. 1, co. 37, ha espressamente previsto che la lettera di licenziamento debba contenere<br />

la specifi cazione dei motivi che lo hanno determinato, non pare vi possano essere ulteriori<br />

dubbi circa la necessaria indicazione dei giorni di assenza del lavoratore.<br />

6.3.1.4 Assenze per malattia cagionata dalla nocività dell’ambiente di lavoro<br />

Tuttavia, se il datore di lavoro è responsabile dell’inabilità lavorativa del proprio dipendente,<br />

in quanto ha omesso di adottare le misure atte a prevenire la malattia violando, quindi,<br />

l’obbligo di protezione sancito dal combinato disposto degli artt. 1176 e 2087 c.c., non potrà<br />

legittimamente risolvere il rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto. Infatti,<br />

il periodo di assenza per malattia imputabile al datore di lavoro non è utile ai fi ni del calcolo<br />

del periodo di comporto per malattia.<br />

Ne consegue che quando la malattia o l’infortunio del lavoratore sono imputabili alla responsabilità<br />

del datore di lavoro, il medesimo non potrà recedere per superamento del periodo<br />

di comporto ma soltanto per sopravvenuta impossibilità della prestazione, con obbligo per<br />

il datore di lavoro di reperire altre mansioni più adatte allo stato di salute del dipendente.<br />

6.3.1.5 Licenziamento durante la malattia<br />

Il licenziamento con preavviso intimato durante la malattia rimane temporaneamente ineffi<br />

cace nei confronti del lavoratore al quale spetta la retribuzione sino alla scadenza della causa<br />

ostativa e quindi sino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativa.<br />

Si precisa, tuttavia, che tale principio non si applica al licenziamento intimato per superamento<br />

del periodo di comporto. Infatti, già prima della L. 28.6.2012, n. 92, sia la giurisprudenza<br />

di legittimità che quella di merito ritenevano che il licenziamento intimato durante la malattia<br />

per superamento del periodo di comporto, anteriormente alla scadenza di questo, fosse<br />

nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 c.c., che vieta il licenziamento<br />

stesso in costanza della malattia del lavoratore, e non già temporaneamente ineffi cace, con<br />

differimento dei relativi effetti al momento della scadenza suddetta come, invece, aveva originariamente<br />

sostenuto la Corte stessa. Il superamento del comporto costituisce, infatti, ai sensi<br />

del citato art. 2110 c.c. una situazione autonomamente giustifi catrice del recesso, che deve<br />

perciò esistere già anteriormente alla comunicazione dello stesso per legittimare il datore di<br />

lavoro al compimento di quest’atto ove di esso costituisca il solo motivo. Con la L. 28.6.2012,<br />

n. 92, il Legislatore ha espressamente previsto che nel caso in cui sia accertato il difetto di<br />

giustifi cazione del licenziamento intimato «in violazione dell’art. 2110, secondo comma, del<br />

codice civile (il licenziamento intimato prima del superamento del periodo di comporto, ndr)»<br />

il Giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione ed al pa-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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