licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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118 Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />
Recuperando, peraltro, un orientamento pressoché univoco della giurisprudenza di legittimità,<br />
la norma aggiunge oggi che l’inosservanza da parte del giudice dei limiti postigli in materia<br />
di sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive di competenza<br />
del datore di lavoro, “costituiscono motivo di impugnazione per violazione di norme di diritto”:<br />
come dire, la Corte di Cassazione viene chiamata direttamente in causa in caso di atteggiamenti<br />
valutativi debordanti e non rispettosi delle reciproche competenze e ruoli da parte dei<br />
giudici di merito.<br />
11.4 I <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong><br />
La L. 28.6.2012, n. 92, prevede, infi ne, una serie di modifi che anche alla disciplina sanzionatoria<br />
dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> contenuta nella L. 23.7.1991, n. 223.<br />
Come noto, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità deve avere forma scritta<br />
e deve contenere una serie di puntuali e specifi che indicazioni precisate dettagliatamente dalla<br />
legge (ovvero, i motivi che hanno determinato l’eccedenza di personale, quelli per i quali si<br />
ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione, numero,<br />
collocazione aziendale e profi li professionali del personale eccedente e di quello abitualmente<br />
impiegato, tempi di attuazione del programma di mobilità, eventuali misure programmate per<br />
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma, metodo di calcolo<br />
delle attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legge e dalla contrattazione<br />
collettiva).<br />
11.4.1 Vizi della comunicazione di apertura della procedura di mobilità<br />
Sul punto, si segnala la prima novità prevista dall’art. 1, co. 45, L. 28.6.2012, n. 92: modifi -<br />
cando l’art. 4, co. 12, L. 223/1991, viene previsto che gli eventuali “vizi” afferenti la comunicazione<br />
di avvio della procedura (quali, appunto, l’insuffi ciente specifi cità o completezza o, ancora,<br />
la poca trasparenza delle indicazioni richieste dalla legge) possono essere sanati<br />
dall’accordo sindacale eventualmente raggiunto nel corso della procedura. Ciò signifi ca che<br />
tali vizi non solo non potranno più essere, come avveniva in passato, motivo di ineffi cacia dei<br />
recessi intimati all’esito della procedura ma, tantomeno, motivo di impugnazione da parte dei<br />
singoli lavoratori nonostante la presenza di un accordo sindacale a chiusura della procedura.<br />
Il che dovrebbe determinare un quadro di maggiore stabilità e certezza nelle operazioni di ristrutturazione<br />
aziendale.<br />
11.4.2 Termine per la comunicazione dell’elenco dei lavoratori collocati<br />
in mobilità<br />
La seconda rilevante novità introdotta (art. 1, co. 44, L. 28.6.2012, n. 92 riguarda il termine<br />
entro il quale la comunicazione fi nale contenente l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, i<br />
loro dati anagrafi ci e professionali e le modalità di applicazione dei criteri di scelta deve essere<br />
effettuata all’uffi cio del lavoro competente ed alle associazioni di categoria.<br />
In base alla disciplina previgente, tale comunicazione doveva essere trasmessa “contestualmente”<br />
all’intimazione di recessi: il co. 44 dell’art. 1 citato prevede, invece, che essa debba<br />
esser effettuata entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi, con ciò sgombrando il campo<br />
da ogni possibile dubbio applicativo relativo al (poco chiaro e origine di incertezze operative)<br />
concetto di “contestualità”. Anche questa novità dovrebbe garantire maggiore certezza e sere-<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>