licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Indennità sostitutiva delle ferie non godute<br />
Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
Non è invece dovuta al lavoratore invalidamente licenziato l’indennità sostitutiva delle ferie<br />
non godute dal giorno del recesso a quello della effettiva reintegrazione nel posto di lavoro.<br />
La Corte di Cassazione, con sentenza 5.5.2000, n. 5624, ha sottolineato che in caso di licenziamento<br />
dichiarato illegittimo, l’attribuzione al lavoratore delle retribuzioni non percepite dalla<br />
data di intimazione del licenziamento a quella di effettiva reintegrazione nel posto di lavoro<br />
non comprende l’attribuzione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nel periodo di<br />
sospensione verificatosi a seguito del licenziamento dichiarato illegittimo, atteso che detta indennità<br />
ha natura risarcitoria e non retributiva, e che la sospensione del rapporto di lavoro, sia<br />
pure per fatto illegittimo del datore di lavoro, facendo venire meno la prestazione lavorativa<br />
esclude quella esigenza di recupero delle energie psicofisiche che il diritto alle ferie è inteso<br />
a soddisfare.<br />
10.1.10.1 Opzione in sostituzione della reintegrazione<br />
Ai sensi del “vecchio” art. 18, co. 5, S.L., «fermo restando il diritto al risarcimento del danno<br />
(...) al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione<br />
della reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità di retribuzione<br />
globale di fatto».<br />
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che il diritto del lavoratore illegittimamente<br />
licenziato di ottenere, in luogo della reintegrazione nel posto di lavoro, l’indennità<br />
sostitutiva prevista dal citato co. 5 confi gura un’obbligazione con facoltà alternativa dal lato del<br />
creditore (Cass. 16.10.1998, n. 10283; Cass. 26.8.2003, n. 12514; Trib. Roma, 10.1.2006). Da ciò<br />
consegue che con l’esercizio da parte del lavoratore della scelta a favore dell’indennità sostitutiva<br />
si risolve il rapporto di lavoro e viene altresì meno l’obbligo del datore di lavoro di reintegrare<br />
il lavoratore medesimo, cui si sostituisce quello di pagare la suddetta indennità, il cui<br />
ritardo nell’adempimento determina le normali conseguenze della mora debendi ex art. 429,<br />
co. 3, c.p.c. (cioè interessi e rivalutazione monetaria). Inoltre, con il pagamento da parte del<br />
datore di lavoro dell’indennità sostitutiva si estingue, ai sensi dell’art. 1285 c.c., l’obbligazione<br />
alternativa.<br />
Il previgente art. 18, co. 4, S.L. prevede la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui<br />
il lavoratore non abbia optato per il pagamento dell’indennità sostitutiva entro 30 giorni dalla<br />
comunicazione del deposito della sentenza, ovvero non abbia ripreso servizio entro 30 giorni<br />
dal ricevimento dell’invito formulato in tal senso dal datore di lavoro.<br />
10.1.11 Profi li previdenziali e assicurativi della reintegrazione<br />
Per espressa previsione dell’art. 18 S.L., per effetto della sentenza che ordina la reintegrazione<br />
del lavoratore invalidamente licenziato il datore di lavoro è obbligato a ricostituire<br />
a favore del medesimo la posizione assicurativa, versando ai competenti enti i contributi<br />
relativi al periodo in cui il prestatore di lavoro è rimasto estromesso dal proprio posto di lavoro.<br />
I contributi previdenziali sono dovuti indipendentemente dall’erogazione della retribuzione<br />
e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione nell’intero periodo,<br />
anche se non coincidente con l’importo del danno liquidato in applicazione dei criteri di risarcimento<br />
fi ssati dalla legge (Cass, SS.UU., 5.7.2007, n. 15143).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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