licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Capitolo 2 - Il recesso causale e le ipotesi residuali di libera recedibilità<br />
lavoratore dal citato art. 18 veniva defi nita forte poiché obbligava il datore di lavoro a reintegrare<br />
il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità commisurata alle retribuzioni<br />
non percepite (in misura non inferiore a 5) a titolo di risarcimento del danno subito per<br />
effetto del licenziamento illegittimo.<br />
Occorre sottolineare che le modifi che introdotte dalla L. 28.6.2012, n. 92, che peraltro è<br />
applicabile ai soli <strong>licenziamenti</strong> posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore,<br />
riguardano principalmente la disciplina sanzionatoria dei <strong>licenziamenti</strong>, per il cui approfondimento<br />
si rinvia ai capitoli successivi.<br />
2.2.6 Regime applicabile<br />
La differenza tra applicabilità della tutela reale, di quella obbligatoria ovvero della disciplina<br />
codicistica attraversa verticalmente tutti i rapporti di lavoro: alcuni sono assoggettati alla<br />
tutela obbligatoria, altri a quella reale, a margine rimangono alcuni rapporti soggetti esclusivamente<br />
al regime di libera recedibilità.<br />
In giurisprudenza è consolidata la tesi che si tratti di tre regimi distinti di licenziamento con<br />
conseguente possibilità di valutare autonomamente i presupposti di applicabilità dell’uno anziché<br />
dell’altro.<br />
2.2.7 Regime differenziato di tutele e L. 108/1990<br />
Prima della promulgazione della L. 108/1990, la Corte di Cassazione aveva bene riassunto<br />
gli ambiti di applicazione dei tre diversi regimi, affermando che la tutela reale trova applicazione<br />
nelle imprese industriali e commerciali che in ciascuna sede, stabilimento, fi liale, uffi cio o<br />
reparto autonomo, ovvero nell’ambito dello stesso comune, occupino più di 15 dipendenti,<br />
nonché nelle imprese agricole che occupino più di 5 dipendenti (sia pure soltanto nello stesso<br />
ambito territoriale), quale che sia la loro dimensione complessiva; in difetto di tali presupposti,<br />
ed inoltre in caso di datore non imprenditore, è operante la tutela obbligatoria, ove sussista il<br />
requisito numerico dell’occupazione di almeno 36 dipendenti, stabilito dall’art. 11, L. 604/1966;<br />
mancando infi ne anche quest’ultimo requisito, il licenziamento rimane disciplinato dall’art.<br />
2118 co.co.<br />
La L. 108/1990 ha innovato il regime differenziato di tutele previsto per i <strong>licenziamenti</strong><br />
<strong>individuali</strong>. Formalmente è rimasto il sistema tripartito, tuttavia per effetto del combinato<br />
disposto dell’art. 1, L. 108/1990 (che delimita il campo di applicazione dell’art 18<br />
S.L.), dell’art. 2, L. 108/1990 (che ridisegna il campo di applicabilità della L. 604/1966), e<br />
del successivo art. 6, L. 108/1990 (che abroga l’art. 11, co. 1, L. 604/1966), il controllo<br />
delle ragioni di licenziamento è stato esteso anche alle piccole imprese e tendenzialmente<br />
a qualsiasi datore di lavoro, rimanendo del tutto marginale l’area di libera recedibilità.<br />
Ciò è il portato dell’eliminazione di ogni soglia dimensionale in precedenza prevista ai fi ni<br />
dell’applicabilità della tutela obbligatoria che, conseguentemente ed allo stato attuale, opera in<br />
tutte quelle ipotesi in cui non trovi applicazione la tutela reale, la cui area è stata a sua volta<br />
estesa.<br />
2.2.8 Ambito della tutela reale<br />
La L. 108/1990, come detto, ha esteso l’ambito di applicazione della tutela reale operando<br />
in due direttrici:<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
7