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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 2 - Il recesso causale e le ipotesi residuali di libera recedibilità<br />

lavoratore dal citato art. 18 veniva defi nita forte poiché obbligava il datore di lavoro a reintegrare<br />

il lavoratore nel posto di lavoro e a corrispondergli un’indennità commisurata alle retribuzioni<br />

non percepite (in misura non inferiore a 5) a titolo di risarcimento del danno subito per<br />

effetto del licenziamento illegittimo.<br />

Occorre sottolineare che le modifi che introdotte dalla L. 28.6.2012, n. 92, che peraltro è<br />

applicabile ai soli <strong>licenziamenti</strong> posti in essere successivamente alla sua entrata in vigore,<br />

riguardano principalmente la disciplina sanzionatoria dei <strong>licenziamenti</strong>, per il cui approfondimento<br />

si rinvia ai capitoli successivi.<br />

2.2.6 Regime applicabile<br />

La differenza tra applicabilità della tutela reale, di quella obbligatoria ovvero della disciplina<br />

codicistica attraversa verticalmente tutti i rapporti di lavoro: alcuni sono assoggettati alla<br />

tutela obbligatoria, altri a quella reale, a margine rimangono alcuni rapporti soggetti esclusivamente<br />

al regime di libera recedibilità.<br />

In giurisprudenza è consolidata la tesi che si tratti di tre regimi distinti di licenziamento con<br />

conseguente possibilità di valutare autonomamente i presupposti di applicabilità dell’uno anziché<br />

dell’altro.<br />

2.2.7 Regime differenziato di tutele e L. 108/1990<br />

Prima della promulgazione della L. 108/1990, la Corte di Cassazione aveva bene riassunto<br />

gli ambiti di applicazione dei tre diversi regimi, affermando che la tutela reale trova applicazione<br />

nelle imprese industriali e commerciali che in ciascuna sede, stabilimento, fi liale, uffi cio o<br />

reparto autonomo, ovvero nell’ambito dello stesso comune, occupino più di 15 dipendenti,<br />

nonché nelle imprese agricole che occupino più di 5 dipendenti (sia pure soltanto nello stesso<br />

ambito territoriale), quale che sia la loro dimensione complessiva; in difetto di tali presupposti,<br />

ed inoltre in caso di datore non imprenditore, è operante la tutela obbligatoria, ove sussista il<br />

requisito numerico dell’occupazione di almeno 36 dipendenti, stabilito dall’art. 11, L. 604/1966;<br />

mancando infi ne anche quest’ultimo requisito, il licenziamento rimane disciplinato dall’art.<br />

2118 co.co.<br />

La L. 108/1990 ha innovato il regime differenziato di tutele previsto per i <strong>licenziamenti</strong><br />

<strong>individuali</strong>. Formalmente è rimasto il sistema tripartito, tuttavia per effetto del combinato<br />

disposto dell’art. 1, L. 108/1990 (che delimita il campo di applicazione dell’art 18<br />

S.L.), dell’art. 2, L. 108/1990 (che ridisegna il campo di applicabilità della L. 604/1966), e<br />

del successivo art. 6, L. 108/1990 (che abroga l’art. 11, co. 1, L. 604/1966), il controllo<br />

delle ragioni di licenziamento è stato esteso anche alle piccole imprese e tendenzialmente<br />

a qualsiasi datore di lavoro, rimanendo del tutto marginale l’area di libera recedibilità.<br />

Ciò è il portato dell’eliminazione di ogni soglia dimensionale in precedenza prevista ai fi ni<br />

dell’applicabilità della tutela obbligatoria che, conseguentemente ed allo stato attuale, opera in<br />

tutte quelle ipotesi in cui non trovi applicazione la tutela reale, la cui area è stata a sua volta<br />

estesa.<br />

2.2.8 Ambito della tutela reale<br />

La L. 108/1990, come detto, ha esteso l’ambito di applicazione della tutela reale operando<br />

in due direttrici:<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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