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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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68 Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

applicano ai datori di lavoro non imprenditori, compresi i datori di lavoro che svolgono senza<br />

fi ni di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di<br />

culto, «le disposizioni di cui all’art. 4, c. 2, 3, con esclusione dell’ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,<br />

11, 12, 14, 15 e 15-bis».<br />

Pertanto, con l’entrata in vigore del decreto legislativo sopra citato i datori di lavoro non<br />

imprenditori devono osservare l’obbligo di fornire alle organizzazioni sindacali le informazioni<br />

previste dalla legge in esame.<br />

9.4 Tipologia<br />

L’art. 24, L. 223/1991, si applica alle imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 15<br />

lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza.<br />

Di contro, l’art. 4, L. 223/1991, come già rilevato, trova applicazione alle sole imprese ammesse<br />

al trattamento straordinario di integrazione salariale.<br />

La differenza tra imprese che rientrano nel campo di applicazione della disciplina di intervento<br />

straordinario di integrazione salariale e quelle che non vi rientrano determina tra l’altro,<br />

ai fi ni della procedura di licenziamento collettivo, l’obbligo delle imprese che benefi ciano di<br />

tale trattamento di integrazione salariale di versare all’apertura della procedura di mobilità<br />

il cd. contributo di ingresso.<br />

9.5 Imprese commerciali<br />

L’art. 12, L. 223/1991, ha esteso il campo di applicazione della normativa sul trattamento<br />

straordinario di integrazione salariale anche alle imprese esercenti attività commerciale che<br />

occupino più di 200 dipendenti. Peraltro, l’art. 7, L. 19.7.1993, n. 236, aveva esteso l’applicazione<br />

delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale anche<br />

alle imprese commerciali che occupavano più di 50 addetti fi no al 31.12.1994, termine poi<br />

prorogato sino al 31.12.2002 con il D.M. 18.4.2002, n. 30956, come previsto dall’art. 52, co. 46,<br />

L. 28.12.2001, n. 448. Tale trattamento è stato ulteriormente prorogato da numerosi decreti<br />

ministeriali succedutisi negli anni e, da ultimo, l’articolo 33, co. 23, L. 12.11.2011, n. 183, ha<br />

prorogato tale trattamento sino al 31.12.2012.<br />

Tale normativa transitoria può dirsi defi nitivamente superata con l’entrata in vigore della<br />

recente L. 28.6.2012, n. 92, che all’art. 3, co. 1, ha espressamente esteso le disposizioni in<br />

materia di trattamento di integrazione salariale (con i relativi obblighi contributivi) alle imprese<br />

esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti.<br />

9.6 Agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza<br />

L’accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria era stato prorogato anche per<br />

le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici con più di 50 dipendenti nonché le<br />

imprese di vigilanza con d.m. 18.4.2002, n. 30968, sino al 31.12.2002. Anche tale termine è stato<br />

prorogato nel corso degli anni successivi con provvedimenti legislativi e, da ultimo, l’articolo 33,<br />

co. 23, della L. 12.11.2011, n. 183, ha prorogato tale trattamento sino al 31.12.2012.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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