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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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98 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />

- segue - CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI<br />

Problema della rilevanza<br />

del gruppo societario<br />

FATTISPECIE PARTICOLARI<br />

La Suprema Corte è assolutamente costante nel ribadire il principio secondo<br />

cui il collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da<br />

società di un unico gruppo non è di per sé solo suffi ciente a far ritenere<br />

che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente<br />

intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche<br />

all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare<br />

– anche all’eventuale fi ne della valutazione di sussistenza del requisito<br />

numerico per l’applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato<br />

– un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione<br />

ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode<br />

alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento<br />

economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato,<br />

attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente<br />

da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:<br />

- unicità della struttura organizzativa e produttiva;<br />

- integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il<br />

correlativo interesse comune;<br />

- coordinamento tecnico e amministrativo-fi nanziario tale da individuare<br />

un unico soggetto direttivo che faccia confl uire le diverse attività delle<br />

singole imprese verso uno scopo comune;<br />

- utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle<br />

varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa<br />

sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei<br />

vari imprenditori (Cass. 10.1.2012, n. 88).<br />

Lavoratori esterni Nei limiti numerici previsti dall’art. 18 S.L. devono essere computati anche<br />

i lavoratori subordinati che normalmente espletano la loro attività al di<br />

fuori della sede dell’impresa, quali ad esempio i piazzisti, i propagandisti<br />

e gli informatori medico-scientifi ci. Tali lavoratori devono essere calcolati<br />

nell’organico dell’unità produttiva cui fanno riferimento per ricevere le direttive<br />

operative e per rendere conto dell’attività svolta.<br />

Soci lavoratori<br />

di cooperativa<br />

Somministrazione<br />

di lavoro<br />

L’art. 1, co. 3, della L. 142/2001 ha profondamente modifi cato la disciplina<br />

del rapporto di lavoro nelle cooperative prevedendo la posizione tipica del<br />

socio lavoratore, che è unica ma risulta composta da due distinti rapporti,<br />

quello associativo ed «un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata<br />

o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione<br />

coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al<br />

raggiungimento degli scopi sociali».<br />

Nell’ipotesi in cui al rapporto associativo si affi anchi un rapporto di lavoro<br />

subordinato, ai sensi del successivo articolo 2, «ai soci lavoratori di cooperativa<br />

(...) si applica la L. n. 300/1970, con esclusione dell’articolo 18 ogni<br />

volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».<br />

Pertanto, nella riferita ipotesi di sussistenza tanto del rapporto associativo<br />

quanto di quello di lavoro subordinato, il socio lavoratore è computabile ai<br />

fi ni del calcolo del requisito numerico dell’impresa previsto dall’art. 18 S.L.<br />

L’art. 22, co. 5, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, stabilisce espressamente che «in<br />

caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non é computato<br />

nell’organico dell’utilizzatore ai fi ni dell’applicazione di normative di legge<br />

o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia<br />

dell’igiene e della sicurezza sul lavoro».<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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