licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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98 Capitolo 10 - La previgente disciplina sanzionatoria<br />
- segue - CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI<br />
Problema della rilevanza<br />
del gruppo societario<br />
FATTISPECIE PARTICOLARI<br />
La Suprema Corte è assolutamente costante nel ribadire il principio secondo<br />
cui il collegamento economico-funzionale fra imprese gestite da<br />
società di un unico gruppo non è di per sé solo suffi ciente a far ritenere<br />
che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente<br />
intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche<br />
all’altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare<br />
– anche all’eventuale fi ne della valutazione di sussistenza del requisito<br />
numerico per l’applicabilità della c.d. tutela reale del lavoratore licenziato<br />
– un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione<br />
ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode<br />
alla legge del frazionamento di un’unica attività fra i vari soggetti del collegamento<br />
economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato,<br />
attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente<br />
da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:<br />
- unicità della struttura organizzativa e produttiva;<br />
- integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il<br />
correlativo interesse comune;<br />
- coordinamento tecnico e amministrativo-fi nanziario tale da individuare<br />
un unico soggetto direttivo che faccia confl uire le diverse attività delle<br />
singole imprese verso uno scopo comune;<br />
- utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle<br />
varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa<br />
sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei<br />
vari imprenditori (Cass. 10.1.2012, n. 88).<br />
Lavoratori esterni Nei limiti numerici previsti dall’art. 18 S.L. devono essere computati anche<br />
i lavoratori subordinati che normalmente espletano la loro attività al di<br />
fuori della sede dell’impresa, quali ad esempio i piazzisti, i propagandisti<br />
e gli informatori medico-scientifi ci. Tali lavoratori devono essere calcolati<br />
nell’organico dell’unità produttiva cui fanno riferimento per ricevere le direttive<br />
operative e per rendere conto dell’attività svolta.<br />
Soci lavoratori<br />
di cooperativa<br />
Somministrazione<br />
di lavoro<br />
L’art. 1, co. 3, della L. 142/2001 ha profondamente modifi cato la disciplina<br />
del rapporto di lavoro nelle cooperative prevedendo la posizione tipica del<br />
socio lavoratore, che è unica ma risulta composta da due distinti rapporti,<br />
quello associativo ed «un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata<br />
o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione<br />
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al<br />
raggiungimento degli scopi sociali».<br />
Nell’ipotesi in cui al rapporto associativo si affi anchi un rapporto di lavoro<br />
subordinato, ai sensi del successivo articolo 2, «ai soci lavoratori di cooperativa<br />
(...) si applica la L. n. 300/1970, con esclusione dell’articolo 18 ogni<br />
volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo».<br />
Pertanto, nella riferita ipotesi di sussistenza tanto del rapporto associativo<br />
quanto di quello di lavoro subordinato, il socio lavoratore è computabile ai<br />
fi ni del calcolo del requisito numerico dell’impresa previsto dall’art. 18 S.L.<br />
L’art. 22, co. 5, D.Lgs. 10.9.2003, n. 276, stabilisce espressamente che «in<br />
caso di contratto di somministrazione, il prestatore di lavoro non é computato<br />
nell’organico dell’utilizzatore ai fi ni dell’applicazione di normative di legge<br />
o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia<br />
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro».<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>