licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Capitolo 1<br />
LE NOVITÀ IN TEMA DI ONERI FORMALI<br />
E PROCEDURALI DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE<br />
1.1 Nozione<br />
Il licenziamento è una delle forme di estinzione del rapporto di lavoro che si esplica mediante<br />
atto unilaterale del datore di lavoro contenente la dichiarazione al lavoratore di voler<br />
risolvere il rapporto di lavoro subordinato in corso.<br />
1.2 Fonti<br />
Attualmente la materia dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> è disciplinata dagli artt. 2118 e 2119<br />
c.c., dalla L. 15.7.1966, n. 604, dalla L. 20.5.1970, n. 300, dalla L. 11.5.1990, n. 108, dalla L.<br />
4.11.2010, n. 183, dalla recentissima L. 28.6.2012, n. 92 (s.o. n. 136 alla G.U. 3.7.2012, n. 153)<br />
nonché da talune leggi speciali.<br />
1.3 Forma<br />
L’art. 2, co. 1, L. 604/1966 (come sostituito dall’art. 2, L. 108/1990) sancisce l’obbligo per il<br />
datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento a pena di ineffi cacia del recesso.<br />
Il licenziamento, dunque, è un negozio unilaterale recettizio a forma vincolata che si perfeziona<br />
nel momento in cui la dichiarazione di volontà del recedente giunge a conoscenza del destinatario,<br />
acquistando così l’idoneità necessaria alla produzione dell’effetto voluto.<br />
La forma scritta per l’intimazione del recesso da parte del datore di lavoro è richiesta dalla<br />
legge ad substantiam. Ne consegue che il licenziamento individuale intimato senza l’osservanza<br />
della forma scritta è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di forma<br />
(Cass., Sez. Un., 18.10.1982, n. 5394; Cass. 28.11.2006, n. 11670 e Trib. Milano 20.12.2009).<br />
La legge 108/1990 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’obbligo della forma scritta<br />
del licenziamento, estendendolo a tutti i datori di lavoro sia imprenditori che non imprenditori<br />
e a prescindere dall’elemento dimensionale dell’azienda. Il legislatore, inoltre, ha<br />
espressamente previsto che l’obbligo della forma scritta di cui all’art. 2, co. 1, L. 604/1966 si<br />
applichi anche al licenziamento dei dirigenti. Alcuni autori ritengono che siano esclusi<br />
dall’applicazione della norma i <strong>licenziamenti</strong> dei domestici, degli ultra sessantenni in possesso<br />
dei requisiti pensionistici e dei lavoratori in prova (che, come vedremo meglio oltre,<br />
rappresentano fattispecie estranee alla disciplina vincolistica di cui alla L. 604/1966). A fugare<br />
ogni dubbio, sovviene il co. 4 dell’art. 2 della legge in esame, il quale impone espressamente<br />
la forma scritta per i soli dirigenti, implicitamente escludendone l’applicabilità alle<br />
altre fattispecie sopra citate.<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
1