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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 1<br />

LE NOVITÀ IN TEMA DI ONERI FORMALI<br />

E PROCEDURALI DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE<br />

1.1 Nozione<br />

Il licenziamento è una delle forme di estinzione del rapporto di lavoro che si esplica mediante<br />

atto unilaterale del datore di lavoro contenente la dichiarazione al lavoratore di voler<br />

risolvere il rapporto di lavoro subordinato in corso.<br />

1.2 Fonti<br />

Attualmente la materia dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> è disciplinata dagli artt. 2118 e 2119<br />

c.c., dalla L. 15.7.1966, n. 604, dalla L. 20.5.1970, n. 300, dalla L. 11.5.1990, n. 108, dalla L.<br />

4.11.2010, n. 183, dalla recentissima L. 28.6.2012, n. 92 (s.o. n. 136 alla G.U. 3.7.2012, n. 153)<br />

nonché da talune leggi speciali.<br />

1.3 Forma<br />

L’art. 2, co. 1, L. 604/1966 (come sostituito dall’art. 2, L. 108/1990) sancisce l’obbligo per il<br />

datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento a pena di ineffi cacia del recesso.<br />

Il licenziamento, dunque, è un negozio unilaterale recettizio a forma vincolata che si perfeziona<br />

nel momento in cui la dichiarazione di volontà del recedente giunge a conoscenza del destinatario,<br />

acquistando così l’idoneità necessaria alla produzione dell’effetto voluto.<br />

La forma scritta per l’intimazione del recesso da parte del datore di lavoro è richiesta dalla<br />

legge ad substantiam. Ne consegue che il licenziamento individuale intimato senza l’osservanza<br />

della forma scritta è nullo, e quindi improduttivo di effetti giuridici, per difetto di forma<br />

(Cass., Sez. Un., 18.10.1982, n. 5394; Cass. 28.11.2006, n. 11670 e Trib. Milano 20.12.2009).<br />

La legge 108/1990 ha ampliato l’ambito di applicazione dell’obbligo della forma scritta<br />

del licenziamento, estendendolo a tutti i datori di lavoro sia imprenditori che non imprenditori<br />

e a prescindere dall’elemento dimensionale dell’azienda. Il legislatore, inoltre, ha<br />

espressamente previsto che l’obbligo della forma scritta di cui all’art. 2, co. 1, L. 604/1966 si<br />

applichi anche al licenziamento dei dirigenti. Alcuni autori ritengono che siano esclusi<br />

dall’applicazione della norma i <strong>licenziamenti</strong> dei domestici, degli ultra sessantenni in possesso<br />

dei requisiti pensionistici e dei lavoratori in prova (che, come vedremo meglio oltre,<br />

rappresentano fattispecie estranee alla disciplina vincolistica di cui alla L. 604/1966). A fugare<br />

ogni dubbio, sovviene il co. 4 dell’art. 2 della legge in esame, il quale impone espressamente<br />

la forma scritta per i soli dirigenti, implicitamente escludendone l’applicabilità alle<br />

altre fattispecie sopra citate.<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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