licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />
anche dalla disciplina limitativa dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>.<br />
Di contro, altra parte della dottrina ritiene invece che sia applicabile anche ai dirigenti la<br />
procedura relativamente all’informazione e consultazione nonché ai criteri di scelta.<br />
Sul punto la giurisprudenza di merito ha escluso la fondatezza della questione di illegittimità<br />
costituzionale dell’art. 24, L. 223/1991, nella parte in cui esclude i dirigenti dall’applicazione<br />
della procedura ma ha altresì ritenuto non manifestamente infondata la questione<br />
con riguardo a «quei dirigenti» il cui rapporto «non risulti caratterizzato in maniera determinante<br />
dall’elemento fi duciario» (Pret. Sassari, 3.12.1996).<br />
Quanto ai funzionari la giurisprudenza di merito sul punto è divisa, ritenendo talvolta che la<br />
categoria dei funzionari sia da assimilare a quella dirigenziale e talaltra a quella degli impiegati.<br />
Con riferimento alla fi gura dei funzionari nel settore del credito, la Suprema Corte ha<br />
ritenuto che gli stessi rientrino nell’ambito di applicazione della L. 223/1991 perché la fi gura<br />
del funzionario delle aziende di credito costituisce una qualifi ca di origine contrattuale che,<br />
sebbene ricompresa nell’ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, si<br />
colloca in posizione inferiore a quella del dirigente, cosicché, in difetto di diverse disposizioni<br />
legislative, il principio generale ricavabile dall’ordinamento è nel senso del ricorso alle<br />
disposizioni concernenti gli impiegati in generale (Cass. 15.1. 2009, n. 857).<br />
9.18 Requisiti causali<br />
Sotto il profi lo causale l’art. 24, L. 223/1991, defi nisce come collettivo il licenziamento<br />
«conseguente ad una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro». Inoltre, la disciplina<br />
del licenziamento collettivo si applica anche alle ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa<br />
(art. 24, co. 2) anche in concomitanza con un trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Cass.<br />
29.4.2009, n. 10005).<br />
La giurisprudenza sviluppatasi a seguito dell’introduzione della L. 223/1991 ha superato il<br />
precedente indirizzo giurisprudenziale che riteneva esservi una differenza ontologica fra licenziamento<br />
collettivo e licenziamento individuale sul presupposto che il primo dovesse derivare<br />
esclusivamente da una contrazione non temporanea dell’attività produttiva dell’impresa<br />
che comportasse la soppressione di elementi materiali dell’organizzazione.<br />
In altre parole, venivano esclusi dai <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> i <strong>licenziamenti</strong> derivanti da riduzione<br />
o trasformazione dell’attività di lavoro, compresi i cd. <strong>licenziamenti</strong> tecnologici, nonché<br />
quelli derivanti dalla cessazione di attività.<br />
A seguito del nuovo impianto normativo si è venuto a modifi care il precedente indirizzo<br />
giurisprudenziale.<br />
L’attuale consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene che nel nuovo assetto normativo<br />
conseguente all’entrata in vigore della L. 223/1991 i <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> si differenziano<br />
dai <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> plurimi per giustifi cato motivo oggettivo non più dal punto di<br />
vista ontologico o qualitativo – in quanto entrambi tali tipi di licenziamento sono caratterizzati<br />
dal necessario collegamento a motivi «non inerenti la persona del lavoratore» (come esplicitamente<br />
precisa il principio normativo comunitario posto dall’art. 1, lett. a, della direttiva citata)<br />
– ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerico-temporali<br />
richiesti dall’art. 24 della menzionata L. 223/1991 (Cass. 15.1. 2003, n. 525).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />
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