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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 9 - Il licenziamento collettivo<br />

anche dalla disciplina limitativa dei <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong>.<br />

Di contro, altra parte della dottrina ritiene invece che sia applicabile anche ai dirigenti la<br />

procedura relativamente all’informazione e consultazione nonché ai criteri di scelta.<br />

Sul punto la giurisprudenza di merito ha escluso la fondatezza della questione di illegittimità<br />

costituzionale dell’art. 24, L. 223/1991, nella parte in cui esclude i dirigenti dall’applicazione<br />

della procedura ma ha altresì ritenuto non manifestamente infondata la questione<br />

con riguardo a «quei dirigenti» il cui rapporto «non risulti caratterizzato in maniera determinante<br />

dall’elemento fi duciario» (Pret. Sassari, 3.12.1996).<br />

Quanto ai funzionari la giurisprudenza di merito sul punto è divisa, ritenendo talvolta che la<br />

categoria dei funzionari sia da assimilare a quella dirigenziale e talaltra a quella degli impiegati.<br />

Con riferimento alla fi gura dei funzionari nel settore del credito, la Suprema Corte ha<br />

ritenuto che gli stessi rientrino nell’ambito di applicazione della L. 223/1991 perché la fi gura<br />

del funzionario delle aziende di credito costituisce una qualifi ca di origine contrattuale che,<br />

sebbene ricompresa nell’ambito del personale direttivo, distinto da quello impiegatizio, si<br />

colloca in posizione inferiore a quella del dirigente, cosicché, in difetto di diverse disposizioni<br />

legislative, il principio generale ricavabile dall’ordinamento è nel senso del ricorso alle<br />

disposizioni concernenti gli impiegati in generale (Cass. 15.1. 2009, n. 857).<br />

9.18 Requisiti causali<br />

Sotto il profi lo causale l’art. 24, L. 223/1991, defi nisce come collettivo il licenziamento<br />

«conseguente ad una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro». Inoltre, la disciplina<br />

del licenziamento collettivo si applica anche alle ipotesi di cessazione dell’attività d’impresa<br />

(art. 24, co. 2) anche in concomitanza con un trasferimento d’azienda o di un suo ramo (Cass.<br />

29.4.2009, n. 10005).<br />

La giurisprudenza sviluppatasi a seguito dell’introduzione della L. 223/1991 ha superato il<br />

precedente indirizzo giurisprudenziale che riteneva esservi una differenza ontologica fra licenziamento<br />

collettivo e licenziamento individuale sul presupposto che il primo dovesse derivare<br />

esclusivamente da una contrazione non temporanea dell’attività produttiva dell’impresa<br />

che comportasse la soppressione di elementi materiali dell’organizzazione.<br />

In altre parole, venivano esclusi dai <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> i <strong>licenziamenti</strong> derivanti da riduzione<br />

o trasformazione dell’attività di lavoro, compresi i cd. <strong>licenziamenti</strong> tecnologici, nonché<br />

quelli derivanti dalla cessazione di attività.<br />

A seguito del nuovo impianto normativo si è venuto a modifi care il precedente indirizzo<br />

giurisprudenziale.<br />

L’attuale consolidato orientamento della Suprema Corte ritiene che nel nuovo assetto normativo<br />

conseguente all’entrata in vigore della L. 223/1991 i <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong> si differenziano<br />

dai <strong>licenziamenti</strong> <strong>individuali</strong> plurimi per giustifi cato motivo oggettivo non più dal punto di<br />

vista ontologico o qualitativo – in quanto entrambi tali tipi di licenziamento sono caratterizzati<br />

dal necessario collegamento a motivi «non inerenti la persona del lavoratore» (come esplicitamente<br />

precisa il principio normativo comunitario posto dall’art. 1, lett. a, della direttiva citata)<br />

– ma esclusivamente per la necessaria sussistenza dei presupposti numerico-temporali<br />

richiesti dall’art. 24 della menzionata L. 223/1991 (Cass. 15.1. 2003, n. 525).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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