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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

differimento dell’incontro <strong>sulla</strong> base non già di impossibilità, ma di una mera disagevole o<br />

sgradita possibilità di presenziare (Cass. 31.3.2011, n. 7493).<br />

3.12 Assistenza dell’organizzazione sindacale<br />

Il co. 3 dell’art. 7 S.L. prevede la possibilità per il lavoratore incolpato di farsi assistere da<br />

un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. A tal proposito<br />

è stato precisato che il lavoratore può farsi assistere nel corso del procedimento disciplinare<br />

da qualunque organizzazione sindacale, e non solo da quelle che abbiano costituito, ai<br />

sensi dell’art. 19, S.L., rappresentanze nell’unità produttiva in cui il dipendente presta la sua<br />

opera (Cass. 30.8.1993, n. 9177; Cass. 22.9.2003, n. 14055).<br />

3.13 Problema del rispetto del termine di difesa da parte del datore di lavoro<br />

La sanzione disciplinare (che sia più grave del rimprovero verbale) non può essere irrogata<br />

prima del decorso del termine di 5 giorni dalla comunicazione della contestazione dell’addebito,<br />

né tanto meno può darsi materiale esecuzione al provvedimento adottato.<br />

Sino all’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte vi era contrasto <strong>sulla</strong> necessità<br />

di rispettare tale termine nell’ipotesi in cui il lavoratore avesse comunicato le sue giustifi<br />

cazioni prima del suo decorso, controvertendosi se il datore di lavoro dovesse comunque<br />

attendere cinque giorni per poter irrogare la sanzione o se potesse farlo anche prima.<br />

Le Sezioni Unite hanno affermato che il licenziamento disciplinare - al quale sono applicabili<br />

non solo le regole procedimentali stabilite a garanzia del contraddittorio dai primi tre commi<br />

dell’art. 7 Stat. Lav. ma anche il disposto del successivo comma 5 - non può essere intimato<br />

prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha<br />

dato causa, salva la facoltà del datore di lavoro di adottare tale provvedimento non appena gli<br />

siano pervenute le giustifi cazioni del lavoratore incolpato, anche se il termine medesimo non<br />

sia ancora interamente decorso (Cass., Sez. Un., 26.4.1994, n. 3965).<br />

Con l’importante precisazione che è legittima la sanzione disciplinare irrogata prima della<br />

scadenza del termine di cinque giorni qualora il lavoratore abbia già fornito le proprie giustifi -<br />

cazioni senza riserva di ulteriori integrazioni (Cass. 28.3.1996, n. 2791).<br />

A tale principio si è poi adeguata la giurisprudenza successiva, anche se non è mancata<br />

qualche voce di dissenso (Cass. 22.4.1997, n. 3498).<br />

Successivamente, però, la Suprema Corte, modifi cando il proprio precedente orientamento,<br />

ha statuito che il termine di 5 giorni dalla contestazione dell’addebito, prima della cui scadenza<br />

è preclusa, ai sensi dell’art. 7, co. 5, L. 300/1970, la possibilità di irrogazione della sanzione disciplinare,<br />

ivi compreso il licenziamento, pur essendo stabilito per consentire al lavoratore di<br />

comunicare al datore di lavoro le sue giustifi cazioni, risponde ad una r a o più completa ed organica,<br />

ravvisabile non solo nella necessità di consentire al datore di lavoro di adottare la sanzione<br />

dopo aver conosciuto le difese dell’incolpato, ma anche nella necessità per lo stesso datore di<br />

lavoro di fruire di un tempo, anche se molto breve, di ripensamento e di raffreddamento, tale<br />

comunque da fargli adottare i più gravi provvedimenti con la necessaria ponderazione; conseguentemente,<br />

prima dell’intero decorso del detto termine non è consentito al datore di lavoro di<br />

irrogare il licenziamento, anche ove risulti che, prima della scadenza, il lavoratore abbia fornito<br />

le proprie giustifi cazioni (Cass. 25.7.2002, n. 10972; Cass. 22.2.2002, n. 2610).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong><br />

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