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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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24 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />

– segue –<br />

altro orientamento<br />

(Cass. 17.9.1993, n. 9568)<br />

conferma del primo<br />

orientamento<br />

(Cass. 17.6.1999, n. 6081)<br />

3.23.5 Impugnazione del lodo<br />

la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, concretatasi con<br />

la nomina dei rispettivi componenti da parte degli interessati, i quali in<br />

tal guisa concludono l’accordo compromissorio, segna il momento preclusivo<br />

dell’azione giudiziaria, la cui facoltà potrebbe essere restituita<br />

alle parti solo ove il procedimento arbitrale non potesse concludersi con<br />

la decisione per fatto non imputabile ad alcuna delle parti stesse.<br />

ritenendo che la rinuncia alla tutela giurisdizionale per effetto della<br />

scelta degli arbitri deve qualifi carsi come condizionata alla sopravvenienza<br />

di un lodo valido, sicché quando, per qualsiasi ragione, il patto<br />

compromissorio abbia esaurito la sua effi cacia per l’impossibilità di far<br />

regolare dagli arbitri tale rapporto, risorge per le parti la facoltà di<br />

sottoporre al giudice le questioni già deferite agli arbitri.<br />

Attesa la natura irrituale dell’arbitrato in esame, la relativa decisione non è impugnabile<br />

nel merito avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo il controllo sia sull’esistenza di vizi<br />

idonei ad infi ciare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione<br />

dei fatti, sia sull’osservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi<br />

<strong>collettivi</strong>.<br />

3.23.6 Procedure arbitrali previste dalla contrattazione collettiva<br />

L’art. 7, co. 6, S.L. prevede espressamente la contrattazione collettiva disciplini ulteriori e<br />

diverse procedure pattizie di conciliazione ed arbitrato, purché siano «analoghe» a quelle di<br />

fonte legale.<br />

Con riferimento a tali procedure pattizie, la dottrina ha evidenziato come il disposto normativo<br />

sia rispettato ove esse offrano al lavoratore garanzie non difformi da quella arbitrale, e<br />

cioè: termine per l’impugnazione della sanzione non inferiore a venti giorni; corretto contraddittorio;<br />

posizione paritetica delle parti nella costituzione dell’organo decisorio; sospensione<br />

della sanzione fi no alla pronuncia.<br />

In giurisprudenza è stato confermato che «non è “analoga”, in riferimento al disposto<br />

dell’art. 7, co. 6, L. 300/1970, una procedura conciliativa prevista da contratti <strong>collettivi</strong> che non<br />

garantisca al prestatore di lavoro colpito da sanzione disciplinare una tutela equivalente a<br />

quella offerta dalla procedura di impugnazione in sede arbitrale prevista dalla medesima disposizione<br />

(trattavasi, nella specie, di una procedura meramente conciliativa e non arbitrale,<br />

con un termine di proposizione ridotto rispetto a quello legale, e senza previsione della sospensione<br />

del provvedimento disciplinare sino alla conclusione del procedimento); restando<br />

comunque salva, anche a prescindere da tale valutazione, la facoltà del lavoratore di ricorrere<br />

alla procedura arbitrale prevista dall’art. 7 cit. o di adire l’autorità giudiziaria ordinaria» (Cass.<br />

28.1.1984, n. 709).<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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