licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
24 Capitolo 3 - Il procedimento disciplinare<br />
– segue –<br />
altro orientamento<br />
(Cass. 17.9.1993, n. 9568)<br />
conferma del primo<br />
orientamento<br />
(Cass. 17.6.1999, n. 6081)<br />
3.23.5 Impugnazione del lodo<br />
la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato, concretatasi con<br />
la nomina dei rispettivi componenti da parte degli interessati, i quali in<br />
tal guisa concludono l’accordo compromissorio, segna il momento preclusivo<br />
dell’azione giudiziaria, la cui facoltà potrebbe essere restituita<br />
alle parti solo ove il procedimento arbitrale non potesse concludersi con<br />
la decisione per fatto non imputabile ad alcuna delle parti stesse.<br />
ritenendo che la rinuncia alla tutela giurisdizionale per effetto della<br />
scelta degli arbitri deve qualifi carsi come condizionata alla sopravvenienza<br />
di un lodo valido, sicché quando, per qualsiasi ragione, il patto<br />
compromissorio abbia esaurito la sua effi cacia per l’impossibilità di far<br />
regolare dagli arbitri tale rapporto, risorge per le parti la facoltà di<br />
sottoporre al giudice le questioni già deferite agli arbitri.<br />
Attesa la natura irrituale dell’arbitrato in esame, la relativa decisione non è impugnabile<br />
nel merito avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, salvo il controllo sia sull’esistenza di vizi<br />
idonei ad infi ciare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione<br />
dei fatti, sia sull’osservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi<br />
<strong>collettivi</strong>.<br />
3.23.6 Procedure arbitrali previste dalla contrattazione collettiva<br />
L’art. 7, co. 6, S.L. prevede espressamente la contrattazione collettiva disciplini ulteriori e<br />
diverse procedure pattizie di conciliazione ed arbitrato, purché siano «analoghe» a quelle di<br />
fonte legale.<br />
Con riferimento a tali procedure pattizie, la dottrina ha evidenziato come il disposto normativo<br />
sia rispettato ove esse offrano al lavoratore garanzie non difformi da quella arbitrale, e<br />
cioè: termine per l’impugnazione della sanzione non inferiore a venti giorni; corretto contraddittorio;<br />
posizione paritetica delle parti nella costituzione dell’organo decisorio; sospensione<br />
della sanzione fi no alla pronuncia.<br />
In giurisprudenza è stato confermato che «non è “analoga”, in riferimento al disposto<br />
dell’art. 7, co. 6, L. 300/1970, una procedura conciliativa prevista da contratti <strong>collettivi</strong> che non<br />
garantisca al prestatore di lavoro colpito da sanzione disciplinare una tutela equivalente a<br />
quella offerta dalla procedura di impugnazione in sede arbitrale prevista dalla medesima disposizione<br />
(trattavasi, nella specie, di una procedura meramente conciliativa e non arbitrale,<br />
con un termine di proposizione ridotto rispetto a quello legale, e senza previsione della sospensione<br />
del provvedimento disciplinare sino alla conclusione del procedimento); restando<br />
comunque salva, anche a prescindere da tale valutazione, la facoltà del lavoratore di ricorrere<br />
alla procedura arbitrale prevista dall’art. 7 cit. o di adire l’autorità giudiziaria ordinaria» (Cass.<br />
28.1.1984, n. 709).<br />
Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>