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licenziamenti individuali e collettivi - Osservatorio Permanente sulla ...

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116 Capitolo 11 - La nuova disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 18 S.L<br />

Va ricordato a tale riguardo che la violazione di tale procedura comporta la condanna all’indennità<br />

risarcitoria vista poc’anzi, da un minimo di sei ad un massimo di dodici mensilità,<br />

salvo difetto o vizio più grave.<br />

Ma vediamo che cosa potrebbe accadere una volta irrogato il licenziamento.<br />

Il licenziamento per sopravvenuta inidoneità o superamento del periodo di comporto<br />

La norma, per la prima volta, espressamente riconduce al c.d. giustifi cato motivo oggettivo<br />

la fattispecie del recesso per superamento del periodo di comporto che la dottrina e la giurisprudenza<br />

concordi sin qui avevano escluso dal novero del g.m.o., considerando tale recesso<br />

autonomo e distinto (“sui generis”) rispetto al triplice schema di giusta causa, giustifi cato motivo<br />

soggettivo e oggettivo.<br />

Infatti, ai sensi dell’art. 1, co. 42, laddove il giudice accerti “il difetto di giustifi cazione” in un<br />

licenziamento intimato sia «per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fi sica o psichica<br />

del lavoratore», ivi compresi i casi di dipendenti divenuti inabili a causa di infortunio o malattia<br />

(art. 4, co. 4, L. 68/1999) o di lavoratori avviati obbligatoriamente (art. 10, co. 3, L. 68 cit.), sia<br />

prima che sia stato superato il periodo di conservazione del posto di lavoro (c.d. comporto) per<br />

malattia o infortunio, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla medesima<br />

sanzione (art. 18, co. 4) prevista per il caso dei <strong>licenziamenti</strong> disciplinari per insussistenza<br />

dell’addebito o per sproporzionalità “assoluta” (di cui supra). Ovvero: alla reintegrazione nel<br />

posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione<br />

globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione ma che,<br />

in ogni caso, non potrà essere superiore a dodici mensilità (viene meno il limite minimo di<br />

cinque), deducendo sia il cd. aliunde perceptum che il cd. aliunde percipiendum: previsione,<br />

questa, che recepisce la consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, e che<br />

dovrebbe comportare – come già osservato - una modifi ca degli oneri probatori attualmente in<br />

capo al datore di lavoro; il datore viene condannato altresì «al versamento dei contributi previdenziali<br />

e assistenziali dal giorno del licenziamento fi no a quello della effettiva reintegrazione».<br />

Sin qui, la norma risulta abbastanza chiara.<br />

La sanzione per la “manifesta insussistenza” del g.m.o.<br />

Il comma prosegue disponendo che il giudice “può” altresì applicare la predetta disciplina<br />

(ovvero quella del quarto comma, cioé la reintegrazione nel posto di lavoro, con le caratteristiche<br />

appena riferite) nell’ipotesi in cui accerti «la manifesta insussistenza del fatto» posto a<br />

base del licenziamento per giustifi cato motivo oggettivo.<br />

Sí che per tale via l’ipotizzato (talvolta strumentalizzato) venir meno del rimedio della reintegrazione<br />

nei <strong>licenziamenti</strong> per ragioni economiche risulta per ció stesso smentito, come<br />

sarà smentito nei <strong>licenziamenti</strong> <strong>collettivi</strong>.<br />

Non ci si nasconde che la lettera della norma parla di “manifesta” insussistenza, quindi<br />

qualcosa di più e di diverso dalla semplice insussistenza delle ragioni economiche, organizzative<br />

e/o produttive indicate dall’art. 3, L. 604/1966: verrebbe da dire ictu oculi inesistente, vuoi<br />

perché contrario a risultanze documentali vuoi perché radicalmente smentito da circostanze<br />

di fatto di immediata percezione.<br />

L’assoluta discrezionalità ricollegata sia alla fattispecie che alla sanzione<br />

Vero è che, laddove la distinzione introdotta è tra “manifestamente” o semplicemente insussistente,<br />

la discrezionalità del giudice giocherà un ruolo non secondario nell’accordare la<br />

sanzione reintegratoria (che si voleva espungere dal quadro normativo di riferimento per i li-<br />

Licenziamenti <strong>individuali</strong> e <strong>collettivi</strong>

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