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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, degli altri cantieri interessati da<br />

un programma di ristrutturazione ubicati nel territorio dello stesso Stato membro. Ai fini<br />

dell’ammissibilità dell’iniziativa in questione, la sussistenza delle suddette condizioni deve<br />

emergere da una specifica documentazione, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio del legale rappresentante dell’impresa. In ogni caso, gli elementi acquisiti verranno<br />

sottoposti alla valutazione della U.E. in occasione della prevista notifica.<br />

8.52 - D. (CIS) (10.39) Un’azienda operante nel settore della produzione di conglomerati<br />

bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell’inquadrare la propria attività, alla<br />

classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 relativa alla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti stradali”. In considerazione della specificità dell’attività in oggetto che ha<br />

una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (....) e del fatto che la stessa<br />

non è ricompresa specificamente all’interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con<br />

l’applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (....) che l’iniziativa in argomento possa essere<br />

estensivamente ricompresa nella classe ISTAT ‘91 23.20.4. Si precisa inoltre che l’azienda<br />

richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla<br />

stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi. (11 - 12/09/96)<br />

(settori, conglomerati bituminosi)<br />

R. Dal momento che l’attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non<br />

è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione “D” della<br />

Classificazione ISTAT ‘91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere<br />

attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - “produzione di conglomerato<br />

cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”. Naturalmente le spese da proporre per le<br />

agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all’attività ammissibile e per<br />

l’iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il<br />

calcolo degli indicatori.<br />

8.53 - D. (B. Sicilia) (9.1.74 – 10.43) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della<br />

costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni<br />

ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico<br />

(codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano<br />

di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili,<br />

quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini<br />

e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non<br />

è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non<br />

incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si<br />

chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili,<br />

nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato<br />

attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (settori,<br />

lavori di impianto tecnico)<br />

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della<br />

raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti<br />

attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda<br />

l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è<br />

possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed<br />

occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che<br />

l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova<br />

8.20

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