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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

economico comprenda sia dei lavori in corso valutati a stati di avanzamento sia fatturazioni di<br />

S.A.L. maturati che hanno costituito ricavo l’anno precedente e che sono stati riportati nella<br />

voce A.3 del conto economico? (6 - 25/06/96) (dimensione, fatturato, calcolo)<br />

R. Si conferma quanto indicato al punto 2.4 della circolare n. 38522/95 e cioè che, ai fini<br />

della determinazione della dimensione aziendale, “il fatturato, da valutare al netto di sconti e<br />

abbuoni, è quello di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme<br />

del Codice Civile”. Qualora la banca concessionaria dovesse rilevare che la riclassificazione<br />

del conto economico operata dall’impresa non è conforme a quanto previsto dal c.c., potrà<br />

operare le necessarie rettifiche in tal senso.<br />

3.10 - D. (M. Umbria) Imprese che effettuano lavorazioni su ordinazioni annuali (cantieristica<br />

navale, opere pubbliche, costruzioni edili, ecc.) dove le fatturazioni sono non coerenti dal<br />

punto di vista cronologico rispetto al valore della produzione, in quanto i lavori ultrannuali<br />

trovano anticipi finanziari nel corso dell’esecuzione e fatturazioni successive con conseguente<br />

dislessia tra la voce “A.1” ed il totale della voce “A” del conto economico. Per le imprese del<br />

tipo sopraindicato può essere opportuno, nella determinazione dei parametri sulla dimensione<br />

delle imprese, fare riferimento al valore della produzione piuttosto che al valore del fatturato?<br />

(11 - 12/09/96) (dimensione, fatturato, calcolo)<br />

R. No (vedasi punto 2.4 della circolare n. 38522/95).<br />

3.11 - D. (BNL) Richiesta di agevolazione riformulata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento.<br />

La richiedente, che nella domanda originaria si era qualificata come “impresa di grande<br />

dimensione” (punto B1 del modulo di domanda), nella ripresentazione si definisce “non di<br />

grande dimensione”, in forza del mutato cambio lira/marco, che riduce il controvalore del<br />

fatturato della controllante tedesca, dichiarato nel bilancio al 31.12.1995 in DM 38.000.000,<br />

da L. 41.990 milioni a L. 37.445 milioni.<br />

Ciò, assumendo il cambio lira/marco tedesco di 985,4 in vigore al 9.12.1996 (momento della<br />

predisposizione della riformulazione), anziché quello di 1105,49, valido alla chiusura del<br />

predetto bilancio 1995 della controllante, a tutt’oggi l’ultimo approvato.<br />

Si richiede se possa essere accolta tale impostazione, oppure se sia obbligatorio continuare ad<br />

adottare il cambio in vigore al momento della chiusura del bilancio di riferimento<br />

(31.12.1995), tenuto conto che il diverso rapporto di cambio, determinante per la definizione<br />

delle dimensioni dell’impresa, influisce sulla misura del contributo ottenibile.<br />

Ove accoglibile la richiesta dell’azienda, vorrete indicarci quale giorno si debba assumere ai<br />

fini della determinazione del cambio. (16 - 22/04/97) (dimensione, tasso di conversione<br />

lira\ecu)<br />

R. Come specificato dal punto 2.4 della circolare n. 38522/95, la conversione in ECU va fatta<br />

utilizzando il tasso vigente alla chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato<br />

prima della sottoscrizione del modulo di domanda.<br />

3.12 - D. (Carisbo) In merito alla dimensione dichiarata dall’azienda richiedente l’agevolazione,<br />

pare opportuno chiarire se, in caso di società partecipata per più del 25% da una o più società,<br />

la Banca concessionaria debba comunque accettare quanto dichiarato in sede di domanda o<br />

debba effettuare invece una valutazione “critica” (chiedendo cioè bilancio delle controllanti e<br />

dichiarazione circa i dipendenti occupati). (23 – 17/6/98) (dimensione, partecipazioni oltre<br />

il 25%, verifica)<br />

R. Tutto ciò che viene dichiarato dall’impresa nella domanda può essere fatto oggetto di<br />

verifica documentale da parte della banca concessionaria, soprattutto allorché i dati e/o le<br />

informazioni esposti non appaiono congruenti. L’impresa è tenuta, in questi casi, a<br />

3.3

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