16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

rilevante e comunque entro i limiti fissati dalla normativa, spese per servizi annessi definiti<br />

dalla Regione come ulteriori attività ammissibili. Si ritiene che in questi casi risulti<br />

penalizzante l’attribuzione dell’eventuale minor punteggio relativo all’ulteriore attività<br />

ammissibile (in stretta ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 1039556 del 20/5/99)<br />

soprattutto in presenza di ricavi generati dalla “ulteriore attività ammissibile” comunque<br />

marginali. (28 – 25/10/99) (indicatori, regionali, servizi annessi) TUR<br />

R. Qualora le strutture interessate siano configurabili come veri e propri “servizi annessi”<br />

della struttura ricettiva principale e, quindi, soggetti alle limitazioni ed alle condizioni poste<br />

dalla normativa, essi non vanno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio regionale. In<br />

caso contrario, vale la regola richiamata nel quesito. Al fine di valutare quale delle due<br />

ipotesi ricorra, si ritiene sia opportuno tenere in debito conto quanto al riguardo<br />

rappresentato dall’impresa nel business plan allegato alla domanda.<br />

12.45 - D. (Studio Finanziario) (2.56) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del<br />

calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste<br />

preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto<br />

al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche<br />

in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta<br />

posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo<br />

in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 –<br />

27/07/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR)<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (primo<br />

bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali<br />

poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e<br />

non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso.<br />

12.46 - D. (Mediocredito dell’Umbria) L’art. 6.2 della circolare esplicativa n. 900315 del<br />

14.07.2000 prevede che ai fini del calcolo dell’indicatore, la banca concessionaria può<br />

prendere in considerazione l’ammontare di mezzi propri indicato dall’impresa solo dopo aver<br />

valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto,<br />

alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa.<br />

In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima della<br />

presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell’impresa, redatto<br />

secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità<br />

ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività",<br />

redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti<br />

c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti.<br />

A tal fine la scrivente banca ritiene che i prelevamenti da parte dei soci che appaiono tra le<br />

attività dello Stato Patrimoniale indicati usualmente come crediti verso soci, siano da<br />

considerarsi a decurtazione del patrimonio netto della società e come tali peggiorativi del<br />

margine di struttura primario. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, prelevamento soci)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca.<br />

12.47 - D. (Banco di Sicilia) (2.58) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA<br />

CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un<br />

valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di<br />

capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci.<br />

Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle<br />

voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve”<br />

composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi<br />

di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai<br />

12.19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!