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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In definitiva quest’Istituto richiede:<br />

- se estendere anche ai primi due Bandi i controlli a campione previsti dal 3° Bando in poi,<br />

qualora la documentazione di spesa consista in elenchi; (con la conseguenza anche di<br />

uniformare adempimenti e quant’altro a carico delle Banche Concessionarie a criteri il<br />

più possibile uniformi e standardizzati);<br />

- conferma che il visto apposto sulla copia degli elenchi di spesa, relativamente ai primi<br />

due Bandi, è una semplice attestazione di conformità della copia all’originale elenco<br />

trasmesso dalle Ditte e non attestazione di conformità delle fatture elencate agli originali<br />

quietanzati. (29 – 27/07/00) (vari, controlli banche, titoli di spesa)<br />

R. Le differenti formulazioni degli adempimenti prescritti a carico delle banche dalle<br />

circolari 38522/95 e 234363/97, riferiti ai controlli da effettuare sul pagamento delle spese<br />

esposte in relazione alle diverse forme di presentazione delle stesse, non consente di<br />

estendere anche alle iniziative dei primi due bandi quanto disposto al riguardo della<br />

circolare n. 234363/97 che ha validità solo a partire dal 3° bando.<br />

18.33 - D. (B. Napoli) Si richiede se, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, per un programma<br />

di ampliamento, presentato a valere sul bando 2000 del “settore industria”, relativo ad<br />

un’unità produttiva oggetto di precedente programma agevolato con altre provvidenze (Patti<br />

Territoriali, ecc.) e non ai sensi della L. <strong>488</strong>, debbano considerarsi i medesimi criteri di cui al<br />

punto 5.1, lettera d) della circolare 900315 del 14.7.2000. (31 – 30/1/01) (vari, programma<br />

relativo ad unità produttiva oggetto di precedente programma agevolato con altre<br />

provvidenze)<br />

R. No.<br />

18.34 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha presentato domanda di agevolazione sull’ 11° bando ed è<br />

stata ammessa ai benefici della L .<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione su<br />

internet delle graduatorie e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle stesse, l’azienda ha<br />

rinunciato ai contributi e ha chiesto la restituzione della cauzione prestata a garanzia della<br />

volontà di realizzare l’investimento. Al punto 5.3 della circolare 900315 del 14/7/00, infatti,<br />

si legge che “[…]La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le<br />

agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall’impresa siano revocate per successiva<br />

rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un’erogazione per stato d’avanzamento ovvero<br />

qualora non sia rispettata la condizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c1) del<br />

regolamento.[…]”. (37 – 12/09/02) (vari, rinuncia, restituzione cauzione)<br />

R. La cauzione viene trattenuta se l’impresa beneficiaria rinuncia alle agevolazioni “già<br />

concesse”. Dal momento che la concessione delle agevolazioni viene sancita con il relativo<br />

decreto (anche la graduatoria pubblicata sulla GURI indica, infatti, i progetti “agevolabili”<br />

e gli importi dell’agevolazione “concedibili”), si ritiene che la cauzione debba essere<br />

trattenuta qualora l’impresa beneficiaria rinunci alle agevolazioni stesse dopo l’emanazione<br />

del decreto di concessione provvisoria.<br />

18.35 - D. (Centrobanca SF) (1.3.25) Si presenta il caso di un’azienda operante nel settore<br />

costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull’8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha<br />

presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di<br />

agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha<br />

ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Poiché l’art.3 comma 1<br />

lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di<br />

“ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma<br />

d’investimento agevolato ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, …, fatti salvi comunque eventuali diversi<br />

termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si<br />

chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del<br />

18.10

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