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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

quando questo viene utilizzato, come spesso avviene nella realtà, per entrambe le attività,<br />

quella ammissibile e quella no. (14 - 06/02/97) (settori, attività prevalente non agevolabile)<br />

R. Vedasi risposta ai quesiti B. Napoli del 10.7.96, punto 8.26 della raccolta.<br />

8.58 - D. (B. Sardegna) Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola,<br />

istituito con decreto del Prefetto di Nuoro, qualificato come "Ente Pubblico Economico", di<br />

cui fanno parte la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, l'Associazione Industriali e<br />

alcuni Comuni della zona, nel quadro della propria attività di promozione dello sviluppo<br />

industriale nella zona di Siniscola, ha presentato domanda ai sensi della L. <strong>488</strong> per la<br />

realizzazione di un programma (£ 200 milioni) per sviluppare un servizio di assistenza e<br />

consulenza alle imprese richiedenti. Poiché l'art. 2.1 della circolare n. 38522/95 precisa che<br />

"Le imprese fornitrici di servizi devono essere necessariamente costituite in forma di società",<br />

si chiede se questo fatto pregiudichi l'accoglimento della richiesta, o se invece la stessa possa<br />

essere istruita, considerando che lo scopo della legge potrebbe essere quello di escludere dalle<br />

agevolazioni i privati professionisti che svolgono attività di consulenza in forma individuale.<br />

(14 - 06/02/97) (settori, servizi, beneficiari)<br />

R. Si conferma che i soggetti che operano nel settore dei servizi e che possono accedere alle<br />

agevolazioni devono essere costituiti sotto forma di società fin dalla data di presentazione<br />

della domanda di agevolazioni. L'iniziativa prospettata, quindi, non può essere presa in<br />

considerazione.<br />

8.59 - D. (M. Lombardo) Un oleificio che attualmente produce olio grezzo intende presentare<br />

domanda di contributo a fronte di un programma riguardante l’acquisto di impianti per la<br />

raffinazione dell’olio grezzo stesso. Tenuto conto che la quantità prodotta dall’azienda<br />

rimarrà invariata, seppure con olio che verrà venduto raffinato anziché semilavorato, si ritiene<br />

ammissibile la domanda. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (settori, alimentare, raffinazione<br />

dell’olio grezzo)<br />

R. Ferma restando la totale esclusione dalle agevolazioni delle iniziative nel settore<br />

dell’olio di sansa, quelle nel campo dell’olio di oliva possono essere ammesse ai soli fondi<br />

nazionali purché non comportino un incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo<br />

che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese<br />

determinate. L’iniziativa prospettata, dal momento che sembrerebbe comportare un<br />

ampliamento “verticale” dell’unità produttiva, senza incrementare la produzione massima<br />

totale ma modificandola da olio grezzo ad olio raffinato, può essere considerata ammissibile<br />

ai soli fondi nazionali.<br />

8.60 - D. (B. Sardegna) L’impresa è una S.r.l. che intende realizzare una nuova iniziativa nel<br />

settore “recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (ISTAT<br />

37.1). Il business plan precisa che: “l’obiettivo della società sarà quello di recuperare il 100%<br />

dei materiali che compongono le auto dismesse. A completamento dell’attività produttiva di<br />

cui sopra la società prevedi di produrre pezzi di ricambio rigenerati, rappresentati da parti<br />

delle auto (elettriche e meccaniche) non destinate alla demolizione e pertanto recuperabili”.<br />

Le proiezioni del conto economico prevedono che nell’anno a regime il 18% dei ricavi<br />

provenga dalla rottamazione e l’82% dalla vendita di pezzi di ricambio rigenerati. L’ISTAT<br />

1991 precisa alla classe 37.10 che i prodotti finali di questa attività devono essere prodotti<br />

intermedi che si prestano all’impiego in una ulteriore lavorazione e che questa classe non<br />

comprende la vendita all’ingrosso di cascami e rottami, senza trasformazione industriale (vedi<br />

51.37) e neppure la vendita all’ingrosso o al dettaglio di articoli di seconda mano (vedi<br />

52.50). Poiché i ricavi dell’iniziativa in questione sarebbero rappresentati in misura<br />

preponderante<br />

8.22

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