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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

gradiremmo sapere se per l’ammissibilità o meno del citato investimento dobbiamo fare<br />

riferimento alla date di cui al sub 1) o sub 2). (17 - 15/05/97) (spese ammissibili, acquisto<br />

del suolo, diritto di superficie)<br />

R. La spesa sostenuta dall’impresa per l’acquisizione del diritto di superficie del terreno ove<br />

realizzare il programma di investimenti per una durata superiore a quella di mantenimento di<br />

beni di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) può essere considerata ammissibile alle<br />

agevolazioni. La data cui fare riferimento ai fini di detta ammissibilità è quella di stipula<br />

dell’atto formale di acquisto del diritto di superficie sulla base del quale l’impresa effettua il<br />

pagamento al Comune del relativo corrispettivo.<br />

10.62 - D. (Centrobanca) In sede di collaudo finale degli investimenti, si è rilevato che a fronte di<br />

un programma del tipo “nuova iniziativa” di complessive lire 12.900.000.000 ca., lire<br />

4.100.000.000 ca. sono relative alla spesa sostenuta per la “incisione” di cilindri (stampi) che<br />

vengono utilizzati per la realizzazione vera e propria del prodotto (film stampati ed accoppiati<br />

per imballaggi).<br />

Dette spese non sono state iscritte a “libro cespiti ammortizzabili” in quanto la ditta, con<br />

dichiarazione ai sensi dell’art. 4 Legge 4.1.68 n. 15 dichiara che il “cilindro”, inteso come<br />

parte meccanica vera e propria, all’atto dell’acquisto viene registrato in contabilità nei<br />

“cespiti”, mentre la relativa “incisione”, essendo effettuata da aziende specializzate in<br />

lavorazione per conto terzi ed avendo un costo unitario mediamente di lire 550.000ca., quindi<br />

inferiore a lire 1.000.000, nel rispetto delle normative fiscali, viene registrato in contabilità<br />

alla voce “prestazioni di terzi”.<br />

La stessa precisa inoltre che la “durata tecnica” del “cilindro inciso” (stampo) è tale da<br />

soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> relativamente al periodo di<br />

utilizzo (5 anni dalla entrata in funzione). (19 – 17/12/97) (spese ammissibili, iscrizione in<br />

bilancio)<br />

R. La natura dell’agevolazione, contributo in c/capitale, richiede che le spese agevolate<br />

vengano necessariamente iscritte nell’attivo patrimoniale.<br />

10.63 - D. (B. Mediocredito) (9.1.112) L’impresa A intende agevolare l’acquisto dell’immobile<br />

dall’impresa B che non detiene alcuna partecipazione nella A. Tuttavia il controllo di<br />

entrambe le società (A e B) è detenuto da una terza società C. Si domanda se è possibile<br />

agevolare l’acquisto dell’immobile. (19 – 17/12/97) (spese ammissibili, società controllate e<br />

collegate)<br />

R. No, in quanto le due imprese, all’atto della compravendita, risultano collegate ai sensi<br />

dell’art. 2359 C.C. (risposta così modificata nella riunione del 19 febbraio 1998 – ventesima<br />

riunione).<br />

10.64 - D. (M. Toscano) Un’impresa operante nel settore chimico/manifatturiero intende<br />

promuovere un investimento di complessivi £. mld. 18, di cui 4 mld. circa per il rinnovo di<br />

impianti e macchinari e 14 mld. per opere di bonifica imposte da normativa regionale del<br />

terreno adiacente lo stabilimento volte ad eliminare le sostanze inquinanti presenti nello<br />

stesso. Si richiede se le suddette spese, che rappresentano la parte preponderante del<br />

progetto, siano da ritenere ammissibili, ed eventualmente se in tutto o in parte. Si ritiene, a<br />

parere della scrivente Banca concessionaria, che tali spese, trattandosi di investimento diretto<br />

alla tutela ambientale, potrebbero essere ammesse alle agevolazioni purché ovviamente<br />

fatturate da terzi, capitalizzate ed inserite nel contesto di un progetto di “ammodernamento”.<br />

(19 – 17/12/97) (spese ammissibili, opere di bonifica)<br />

10.21

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