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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa<br />

entrata in funzione”. (35 – 15/04/02) (leasing, spese ammissibili, cambio modalità di<br />

acquisto)<br />

R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno<br />

dell’ottavo, non riguarda tanto l’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto,<br />

piuttosto, l’art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che<br />

siano stati distolti dall’uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece<br />

attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall’acquisto diretto alla<br />

locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni<br />

vigenti per il primo e per l’ottavo bando, esclude l’ammissibilità dei beni acquisiti con il<br />

sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si<br />

ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che,<br />

come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette “iniziative miste” (due<br />

diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno<br />

dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via provvisoria) escludeva<br />

implicitamente l’ipotesi di effettuare una tale modifica. D’altra parte, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n.<br />

17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è<br />

espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall’8° bando in poi, si<br />

richiama, per il “settore industria”, il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni<br />

si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi<br />

prospettati, l’intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l’acquisto<br />

diretto non consente più l’erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione<br />

finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione.<br />

La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa.<br />

17.35 - D. (Assilea) (10.169) Si pone il caso di un’iniziativa presentata a valere sull’8° Bando, per<br />

il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n. 1732 del 25.10.99 posto da Assilea;<br />

in particolare, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente<br />

le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo<br />

stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla<br />

ditta appaltatrice. Premesso che la ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un<br />

mandato senza rappresentanza in data antecedente all’avvio dell’iniziativa, si prospetta il caso<br />

che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione<br />

della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data<br />

antecedente la data presentazione della domanda. (42 – 07/06/04) (leasing, spese ammissibili,<br />

lease back)<br />

R. Nel caso prospettato l’avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta<br />

appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione<br />

del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n.<br />

900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in<br />

quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda.<br />

17.36 - D. (Assilea) Richiamiamo la risposta favorevole fornita al quesito posto nel corso della<br />

ventottesima riunione del comitato (25/10/99) avente ad oggetto la prassi adottata da alcune<br />

società di leasing che, in caso di operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un<br />

immobile costruendo, al fine di non assumere gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme<br />

17.15

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