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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Sempre relativamente all’art. 3 punto 10, ma relativamente alla tenuta dell’elenco ivi previsto,<br />

sempre nel caso della locazione, considerato che, per la logica del contratto di locazione e per<br />

l’impegno richiesto ai beneficiari del contributo di non dismissione per almeno un<br />

quinquennio dalla data di entrata in funzione dei cespiti agevolandi, pare ovvio che<br />

nell’elenco stesso (tenuto dalle società di leasing secondo le disposizioni), non debbano<br />

essere riportati gli estremi della fattura di riscatto da parte della locataria, con la quale la<br />

stessa, a completamento del pagamento dei canoni, acquisisce la proprietà del/i cespite/i<br />

locato/i;<br />

tale nostra interpretazione dovrebbe a nostro avviso trovare fondamento nel concetto che - nel<br />

leasing - il passaggio della proprietà dalla società di leasing alla locataria è nella logica<br />

dell’operazione fin dall’origine ed è naturale conclusione dell’operazione stessa, mentre l’art.<br />

3 punto 10 della circolare riteniamo intenda pervenire alla identificazione dei cespiti di cui<br />

effettivamente le aziende beneficiarie delle agevolazioni si sono private.<br />

Anche su tale aspetto restiamo in attesa di un Vostro parere. (17 - 15/05/97) (leasing,<br />

documentazione, identificazione di impianti e macchinari)<br />

R. Si concorda con la Banca Concessionaria e, pertanto, nel caso di operazioni di locazione<br />

finanziaria, la società di leasing sottoscriverà la dichiarazione di cui all’allegato 6 della<br />

circolare n. 38522/95 previo opportuno adattamento.<br />

17.22 - D. (Centro Banca) Una SRL ha ottenuto le agevolazioni L. <strong>488</strong> a valere sui fondi 1996 con<br />

un programma di investimenti effettuato con il solo ricorso al sistema della locazione<br />

finanziaria.<br />

Il programma, inquadrato convenzionalmente come ristrutturazione, prevedeva l’acquisto di<br />

un immobile per metà (£/Mln 1.500) con ricorso al leasing agevolato e per metà (£ Mln<br />

1.500) con mezzi propri, senza il ricorso alle agevolazioni della L. <strong>488</strong>.<br />

La data di avvio del programma risultava essere il 13.7.95 e la data di ultimazione il 30.6.96.<br />

Erano previsti conferimenti in c/aumento del capitale sociale sia nel 1995 che nel 1996.<br />

In sede di acquisizione della copia registrata del contratto, nonché del verbale di consegna del<br />

bene, ai fini dell’erogazione della prima quota del contributo, verifichiamo che sia il<br />

contratto, sia il verbale di consegna del bene recano entrambi le stesse date: 13.7.95.<br />

Come da normativa e da successive risposte ai quesiti fatti sull’argomento, la data di<br />

ultimazione risulterebbe essere il 13.7.95, di conseguenza gli apporti effettuati nel 1996 non<br />

potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’indicatore (apporti che costituiscono la<br />

parte più consistente dell’intera somma apportata per il programma).<br />

La società afferma che l’immobile è stato solo “formalmente” consegnato a quella data, in<br />

virtù del fatto che l’altra metà del programma, sul quale NON sono state chieste le<br />

agevolazioni, prevedeva oltre all’acquisto, lavori di ristrutturazione sull’intero opificio adibito<br />

ad uso industriale; tali lavori sono stati effettivamente ultimati nel corso del 1996.<br />

La società ha potuto quindi iniziare l’attività produttiva solo nel corso del 1996.<br />

Si chiede se, in questo specifico caso, quale data di ultimazione del programma, possa essere<br />

considerata quella del 30.6.96 esposta dall’azienda e riferibile alla parte del programma non<br />

agevolato, in considerazione del fatto che:<br />

• La società ha ultimato i lavori nell’immobile nel corso del ’96.<br />

• L’attività produttiva è iniziata successivamente alla data del verbale di consegna. (17 -<br />

15/05/97) (leasing, programma, avvio e ultimazione)<br />

R. Come più volte precisato, le date di avvio a realizzazione e di ultimazione di un<br />

programma da agevolare sono, convenzionalmente, rispettivamente, quelle del primo e<br />

dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Per quanto concerne il leasing, per cui l’ultimazione<br />

del programma è, invece, normalmente coincidente con la data di consegna dei beni, si fa<br />

17.8

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