16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla<br />

documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima del termine<br />

iniziale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, con specifica nota concernente le<br />

motivazioni della restituzione". (Direttiva 38102 - 16/04/96) (domanda, incompleta,<br />

restituzione)<br />

R. Per dare riscontro a quesiti posti dalle banche concessionarie in merito alla puntuale<br />

applicazione della predetta disposizione si forniscono i seguenti elementi.<br />

A) Incompletezza dei dati richiesti nel modulo di domanda.<br />

L'incompletezza della domanda di agevolazione, con riferimento ai dati contenuti nel relativo<br />

modulo, presuppone di norma, ai sensi della disposizione citata, la restituzione della<br />

domanda stessa.<br />

Qualora, peraltro, l'incompletezza del modulo di domanda sia riferita a dati o informazioni<br />

che risultino desumibili dall'ulteriore documentazione prodotta in allegato dall'impresa, la<br />

domanda di agevolazione può non essere restituita. Le medesime considerazioni possono<br />

essere svolte nel caso in cui l'incompletezza sia riferita a dati o informazioni non ritenuti<br />

essenziali, con riferimento alla singola domanda, per l'espletamento delle attività istruttorie.<br />

Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui la domanda venga restituita, l'eventuale<br />

ripresentazione della stessa, consentita dall'art. 5 comma 4 del d.m. citato, non può dar luogo<br />

ad una modifica dei dati e delle informazioni prodotti in sede di presentazione della prima<br />

domanda di agevolazione, fatta salva l'integrazione dei dati incompleti e l'eventuale<br />

aggiornamento di quelli concernenti la dimensione dell'impresa (vd. circolare 15.12.95 n.<br />

38522, punto 5.9).<br />

Il divieto di apportare modifiche, in sede di ripresentazione della domanda incompleta, ai<br />

dati ed alle informazioni già indicati nel modulo di domanda restituito ha particolare<br />

rilevanza con riferimento alla percentuale richiesta dell'agevolazione che, come è noto,<br />

costituisce uno degli elementi posti a base per la formazione delle graduatorie: per garantire<br />

la necessaria trasparenza e la par condicio per tutte le domande presentate, tale percentuale,<br />

decorso il termine di presentazione delle domande stesse, non può essere modificata<br />

dall'impresa in nessun caso. Ciò determina che la mancata indicazione nel modulo di<br />

domanda di tale percentuale non consente una successiva integrazione della stessa,<br />

dovendosi in tal caso assumere - anche al fine di considerare la domanda, pur<br />

nell'indeterminatezza della relativa richiesta, efficacemente presentata - che l'impresa non<br />

intende rinunciare ad una quota parte dell'agevolazione massima concedibile.<br />

Per tali motivi la sola mancata indicazione della predetta percentuale non necessita la<br />

restituzione della domanda all'operatore; qualora la domanda debba, peraltro, essere<br />

restituita per ulteriori incompletezze dei dati, l'eventuale sua ripresentazione potrà avvenire<br />

solo a condizione che sia indicata, per quanto riguarda l'agevolazione richiesta, la<br />

percentuale massima (100%). Eventuali diverse indicazioni saranno considerate come non<br />

apposte.<br />

B) Incompletezza della documentazione allegata al modulo di domanda (vedi punto 7.10).<br />

1.1.3 - (Direttiva) - Rigetto della domanda. Si ritiene opportuno che, al verificarsi di uno o più dei<br />

casi seguenti, la banca concessionaria proceda, di norma, al rigetto della domanda senza<br />

svolgere alcuna attività istruttoria:<br />

• domanda di agevolazioni presentata ad una società di leasing non convenzionata con una<br />

delle banche concessionaria;<br />

• impresa, non di servizi, operante in un settore diverso da quelli estrattivo o manifatturiero di<br />

cui alle sezioni C o D della Classificazione ISTAT '91;<br />

• impresa fornitrice di servizi non costituita sotto forma di società;<br />

• impresa fornitrice di servizi diversi da quelli di cui all'allegato al regolamento;<br />

1.1.3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!