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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

necessariamente avvenire. Potrebbe, pertanto, essere ipotizzabile un invio successivo a<br />

quello del modulo ma, comunque, entro termini tali da consentire, in ogni caso, alla banca<br />

concessionaria di completare la propria istruttoria. Né sembra introdurre elementi per una<br />

diversa valutazione il fatto che la delibera sia stata invece trasmessa con esito negativo,<br />

attesa la possibilità per l’impresa, sempre, naturalmente, entro termini tali da consentire alla<br />

banca concessionaria di effettuare la propria istruttoria, di far modificare le decisioni della<br />

società di leasing o di individuare una nuova società, nel rispetto, naturalmente, dei limiti<br />

imposti dalla normativa. I due pareri del Comitato sono in linea con le considerazioni che<br />

precedono. Il primo conclude che una domanda non può essere positivamente istruita in<br />

assenza della delibera favorevole e che deve essere respinta; ciò, è da intendere, per quanto<br />

detto, a conclusione dell’attività istruttoria. Il secondo consente all’impresa di individuare<br />

una nuova società di leasing, ponendo, tuttavia, delle condizioni, legate anche ai tempi<br />

istruttori. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che possa essere<br />

ripristinata la validità della domanda originaria.<br />

17.16 - D. (Carisbo) (7.27) Dalla lettura dell'art. 9, commi 5 e 7 del regolamento, parrebbe di<br />

capire che la dichiarazione di cui all'allegato 15 alla circolare n. 38522/95 debba essere resa<br />

da parte della società di leasing in ogni caso, indipendentemente dall'importo inferiore o<br />

superiore a tre miliardi (come si evince anche dall'intestazione dell'allegato stesso), mentre il<br />

punto 8.4 della circolare citata porta una indicazione divergente, prevedendo la sottoscrizione<br />

della dichiarazione esclusivamente per gli importi di investimento inferiori a tre miliardi (cosa<br />

di cui non si comprende francamente la ragione). La scrivente ritiene che l'interpretazione<br />

corretta sia quella del regolamento (cioè che la dichiarazione della società di leasing di cui<br />

all'allegato n. 15 della circolare, debba essere resa sempre, indipendentemente dall'importo<br />

inferiore a superiore a tre miliardi) ; di ciò, peraltro, siamo a richiedervi opportuna conferma.<br />

(14 - 06/02/97) (leasing, documentazione finale di spesa, allegati)<br />

R. In effetti, la dichiarazione prevista dall'art. 9, comma 7 del regolamento e di cui<br />

all'Allegato n. 15, deve essere resa dalla società di leasing nel caso di iniziativa con<br />

investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, indipendentemente<br />

dall'ammontare degli investimenti stessi. Il punto 8.4 della circolare n. 38522/95 contiene,<br />

pertanto, in merito all'Allegato n. 15, un chiaro errore materiale, non riportato, peraltro,<br />

nell'intestazione dell'allegato medesimo.<br />

17.17 - D. (Assilea) (7.30) Per quanto riguarda l'allegato 10b della circolare n. 38522/95, è<br />

necessario che l'autentica di firma del procuratore della società di leasing sia fatta da un<br />

notaio o da funzionario comunale oppure tale autentica può essere eseguita direttamente dalla<br />

Banca Concessionaria? (14 - 06/02/97) (leasing, documentazione, richiesta di erogazione a<br />

sal)<br />

R. La normativa non prevede che tale adempimento possa essere svolto dalle Banche<br />

Concessionarie.<br />

17.18 - D. (Assilea) (19.13) Nel caso in cui i contratti di leasing relativi all'iniziativa ammessa ad<br />

agevolazione fossero più di uno e con decorrenze diverse, in quale modo si dovrà attribuire il<br />

contributo ai diversi contratti? (14 - 06/02/97) (leasing, più contratti, attribuzione del<br />

contributo)<br />

R. L’erogazione, dalla banca concessionaria alla società di leasing, di ciascuna delle quote<br />

in cui si articola il contributo concesso, avviene - fatta salva l’ipotesi dell’anticipazione - per<br />

stato d’avanzamento, sulla base della corrispondente quota di investimenti effettivamente<br />

realizzata dalla società di leasing stessa. Ciò indipendentemente dal numero, dalla<br />

17.6

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