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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da agevolare. Ove i rifiuti riguardino il ciclo produttivo, ma rivengano da attività ausiliarie<br />

quali:<br />

� rifiuti del laboratorio chimico per analisi effettuate sui propri prodotti<br />

� rifiuti prodotti dal servizio interno di infermeria<br />

� rifiuti quali oli lubrificanti esausti da manutenzione impianti<br />

� rifiuti quali accumulatori esausti da carrelli movimentazione<br />

devono ugualmente essere considerati ai fini dell’indicatore? (21 – 11/03/98) (istruttoria,<br />

valore della produzione, indicatori)<br />

R. La risposta è affermativa a tutti i quesiti.<br />

9.1. 119 - D. (S. Paolo) (14. 6) Ubicazione unità produttiva –<br />

Un’unità insiste su due comuni, una dei quali non agevolabile. In quest’ultimo comune ricade<br />

il 55% della superficie dell’Unità Produttiva, in particolare: magazzini, officine, aree a verde,<br />

aree dismesse, zone di transito e piazzali. Gli impianti, di notevole consistenza sono invece<br />

nel comune agevolabile, dove sarebbe realizzato l’80% dell’investimento in programma. Si<br />

individuano tre possibilità:<br />

- escludere completamente il programma perché la maggior parte dell’unità produttiva ricade<br />

nel comune non agevolabile;<br />

- ammettere solo la parte di spese ricadente nel comune agevolabile posto che il programma<br />

sia comunque organico e funzionale;<br />

- ammettere tutto il programma di spese, anche quindi il 20% ricadente nel comune non<br />

agevolabile, considerando quale superficie solo la parte di area interessata al programma.<br />

Nel caso in esame, la terza ipotesi ci apparirebbe sostanzialmente conforme allo spirito della<br />

legge quindi praticabile al di là del rigido criterio esposto in normativa. (21 – 11/03/98)<br />

(istruttoria, ubicazione, spese ammissibili)<br />

R. Il criterio da seguire è quello dell’area aziendale relativa all’unità produttiva.<br />

9.1.120 - D. (Studio Finanziario) Si chiede conferma circa la validità formale e la conseguente<br />

possibilità di accettare domande le cui schede tecniche, predisposte mediante utilizzo<br />

dell’apposito software, riportino, su talune pagine, date e ore di controllo diverse, in quanto<br />

elaborate e stampate in tempi successivi. (22 – 27/04/98) (istruttoria, software, errore)<br />

R. Il fatto che le pagine della Scheda Tecnica, stampate attraverso il software ministeriale,<br />

presentino date e ore di controllo diverse non costituisce, da solo e di per sé, elemento<br />

sufficiente per respingere la domanda di agevolazioni. La banca dovrà, ancor più in casi<br />

come questo, verificare la completezza e la congruenza dei dati esposti e, nel caso in cui la<br />

verifica dovesse risultare negativa, dovrà applicare quanto previsto dal punto 5.7 della<br />

circolare 234363/97.<br />

9.1.121 - D. (Studio Finanziario) (18.29) Si chiede di precisare quale regime di tassazione occorra<br />

utilizzare nello sviluppo del business plan numerico relativamente agli esercizi successivi al<br />

1998. (22 – 27/04/98) (istruttoria, business plan, regime fiscale)<br />

R. L’attuale versione del software ministeriale relativo allo sviluppo del business plan tiene<br />

conto solo in parte del nuovo regime di tassazione del contributo valido a partire<br />

dall’01/01/98; tale strumento informatico, tuttavia, come precisato dal punto 1 della<br />

circolare n. 9000333 del 05/02/98, mantiene sufficiente validità ai fini della valutazione degli<br />

effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti ed allo stesso le<br />

banche potranno continuare a fare riferimento fino a che non verrà sostituito con una nuova<br />

versione ufficiale.<br />

9.1.40

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