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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

proprio. La normativa non disciplina esplicitamente la fattispecie in esame, limitandosi a dire<br />

che gli utili/ammortamenti possono essere considerati ai fini dell'apporto di mezzi freschi<br />

dichiarato dalla richiedente nel modulo. E' necessario o facoltativo rettificare il dato<br />

dichiarato con gli importi degli utili/perdite evidenziati? (10 - 04/09/96) (mezzi propri, parte<br />

nuova)<br />

R. Ai fini del calcolo della parte nuova del capitale proprio, l’impresa può indicare, nel<br />

prospetto D.4.2.1 del modulo di domanda, oltre agli eventuali aumenti di capitale sociale (i<br />

conferimenti vanno, invece, indicati nel prospetto D.4.2.2), anche gli utili accantonati e/o gli<br />

ammortamenti anticipati, eventualmente effettuati negli anni solari già trascorsi di<br />

realizzazione del programma. Gli eventuali ulteriori utili e/o ammortamenti effettuati negli<br />

anni successivi, potranno essere indicati e computati solo a consuntivo, ai fini della<br />

valutazione dello scostamento dell’indicatore. Il ricorso agli utili e/o agli ammortamenti,<br />

ancorché per uno solo degli anni solari di realizzazione del programma, comporta<br />

necessariamente che vengano prese in considerazione anche le eventuali perdite prodotte in<br />

tutto lo stesso periodo di realizzazione, a meno che le stesse non vengano, nel periodo<br />

medesimo, ripianate con specifici aumenti di capitale sociale. In quest’ultima ipotesi, né le<br />

perdite, né la pari misura dell’aumento di capitale, vanno computate ai fini di cui si tratta.<br />

Sull’argomento si veda anche il punto 6.2 della circolare n. 38522/95 ed il punto 9.3 della<br />

direttiva n. 38129 del 18.4.96 (punto 2.12.3 della raccolta).<br />

Nel caso in cui la Banca Concessionaria, attraverso l’esame dei bilanci, non dovesse<br />

riscontrare gli utili e/o gli ammortamenti e/o le perdite indicati dall’impresa nel prospetto<br />

D.4.2.1, o dovesse verificare che questi ultimi sono riferiti ad anni solari futuri, non dovrà<br />

tenerne conto nel calcolo della parte nuova del capitale proprio. Nel caso in cui, invece, gli<br />

utili e/o gli ammortamenti dovessero essere presenti nei bilanci, ma non nel prospetto<br />

D.4.2.1, la Banca, semprechè ne accerti la necessità ai fini della copertura finanziaria del<br />

programma, può tenerne conto, ai fini di cui si tratta, solo previo accertamento, presso<br />

l’impresa, che si sia trattato di una dimenticanza dell’impresa, piuttosto che di una precisa<br />

scelta di diversa destinazione. La mancata indicazione delle perdite, invece, deve essere<br />

rettificata dalla Banca solo qualora ricorrano le specifiche condizioni sopra specificate.<br />

2.27 - D. (Bav) (9.1.72) Una società ha previsto la copertura di una parte del fabbisogno, derivante<br />

dall’investimento agevolabile, a mezzo aumento di capitale sociale da sottoscrivere da parte<br />

di GEPI SpA, per il quale non è in grado di produrre alcuna documentazione impegnativa.<br />

Riteniamo che, in assenza di impegno di GEPI SpA alla sottoscrizione non possa essere<br />

considerato tra le fonti di copertura. (11 - 12/09/96) (mezzi propri, parte nuova,<br />

documentazione)<br />

R. Ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, ed in particolare della parte nuova del capitale<br />

proprio, l’aumento di capitale sociale può essere preso in considerazione purché deliberato<br />

dai competenti organi sociali tra la data di avvio a realizzazione del programma o, per i<br />

programmi ancora da avviare, tra la data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la<br />

prima erogazione dei contributi. Tale aumento deve essere perfezionato, attraverso uno o più<br />

versamenti, entro la data di ultimazione del programma e deve essere indicato dall’impresa<br />

nel riquadro D.4.2.1 del modulo di domanda. La norma consente, pertanto, ai fini del calcolo<br />

dell’indicatore n. 1, la positiva valutazione di detto aumento anche in assenza della relativa<br />

delibera, alla quale, comunque, resta subordinata l’erogazione delle agevolazioni<br />

eventualmente concesse. Diversa è la valutazione dell’aumento di capitale in parola da parte<br />

della Banca Concessionaria ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli<br />

investimenti che è di stretta competenza della banca stessa.<br />

2.9

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