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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

per i fini agevolativi della restante parte del programma) a seconda che, rispettivamente la<br />

distrazione non venga comunicata per tempo dall’impresa e sia invece rilevata in occasione<br />

di verifiche o controlli o che l’impresa ne dia tempestiva comunicazione. In tale ultimo caso<br />

la revoca è proporzionata al periodo di mancato utilizzo dei beni distolti rispetto al suddetto<br />

quinquennio d’obbligo. Nel caso in esame, il fatto che i macchinari siano stati acquistati<br />

dall’impresa “A” ed utilizzati dall’impresa “B”, al di fuori, quindi, dal programma<br />

agevolato, configurerebbe appunto la richiamata ipotesi di distrazione dei beni dall’uso<br />

previsto e, peraltro, da parte di un soggetto estraneo all’aiuto. Né risolverebbe la questione<br />

l’eventuale futuro utilizzo dei beni da parte dell’impresa “A” una volta che il programma sia<br />

entrato in funzione, in quanto verrebbe in tale ultima ipotesi comunque a configurarsi<br />

l’utilizzo di beni usati, espressamente vietato dalla normativa. L’impresa “A” avrebbe<br />

potuto, naturalmente, acquistare i beni agevolati e non utilizzarli fino alla data di entrata in<br />

funzione dell’impianto, senza per questo contravvenire al richiamato art. 8, comma 1 del<br />

D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, anche ubicandoli temporaneamente al<br />

di fuori dell’immobile oggetto del programma (in attesa di acquistarlo, realizzarlo o<br />

adattarlo alle finalità del programma), ma certamente non concedendoli in uso a terzi. Per<br />

quanto concerne infine gli immobili, si conferma che, ai fini agevolativi, gli stessi devono<br />

avere una destinazione d’uso conforme al loro utilizzo nell’ambito del programma per il<br />

quale vengono agevolati (normalmente un utilizzo produttivo), quanto meno fin dal momento<br />

dell’utilizzo stesso (a partire dal bando del 2000, invece, fin dal momento della chiusura dei<br />

termini di presentazione delle domande).<br />

10.159 - D. (Assilea) Le vigenti circolari prevedono che le spese relative a beni acquistati<br />

dall’impresa con un’operazione “Sabatini” non agevolata possono essere ammesse alle<br />

agevolazioni solo nel caso di operazione “pro-soluto” (cfr. allegato n.7 punto xvi della<br />

circolare n. 900315 del 14/07/00, analogo riferimento si ritrova nelle circolari turismo e<br />

commercio). Premesso quanto sopra, si chiede conferma sull’ammissibilità dei contratti di<br />

locazione finanziaria stipulati ai sensi della Sabatini pur trattandosi sempre di operazioni<br />

“pro-solvendo”. (36 – 28/05/02) (Spese ammissibili, Sabatini non agevolata, operazione<br />

leasing “pro-solvendo”).<br />

R. Si ritiene che le ragioni che avevano indotto il Ministero ad ammettere solo il pro-soluto<br />

decadano nel caso in cui l'operazione Sabatini non agevolata sia realizzata tramite locazione<br />

finanziaria, in quanto:<br />

- la società di leasing paga integralmente il fornitore del bene, pertanto quest’ultimo è in<br />

grado di rilasciare ampia a totale quietanza sull’avvenuto pagamento della fornitura;<br />

- l'erogazione del contributo è condizionata al regolare pagamento dei canoni da parte<br />

dell’impresa alla società di leasing, la quale, essendo garante nei confronti dell’istituto di<br />

credito presso cui ha effettuato lo sconto, viene necessariamente informata di eventuali<br />

insoluti.<br />

Si conferma, pertanto, l'ammissibilità.<br />

10.160 - D. (Irfis) Si chiede se, sulla base della normativa <strong>488</strong> vigente nel 1999, possano ritenersi<br />

ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute direttamente dall’impresa per l’acquisto dei<br />

materiali utilizzati per la realizzazione in economia delle opere murarie previste nel progetto.<br />

(36 – 28/05/02) (Spese ammissibili, opere murarie, realizzazione in economia)<br />

R. Si, trattandosi di spese documentate per mezzo di fatture, e nella misura in cui le quantità<br />

ed i prezzi esposti siano compatibili con le caratteristiche dell’opera e che questa sia<br />

10.64

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