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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

fini dell’apporto di capitale proprio, il conferimento effettuato nel 1982 possa essere preso<br />

in considerazione previa ulteriore delibera nella quale si faccia riferimento al progetto ex<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e conseguentemente se il surplus del margine di struttura possa essere utilizzato<br />

ai fini dell’apporto di cui sopra. Infatti la succitata circolare al punto 6.2 farebbe intendere<br />

che sia per le delibere di perfezionamento di aumento e/o conferimento soci in c/aumento di<br />

capitale sociale che per l’utilizzo di riserve precedentemente costituite, si possano prendere in<br />

considerazione soltanto importi rinvenienti dall’ ‘anno solare di presentazione del modulo di<br />

domanda. Ciò impedirebbe la possibilità di una nuova delibera di perfezionamento del<br />

conferimento soci effettuato nel 1982 peraltro ancora presente nel 1999. Questa Banca<br />

concessionaria considera restrittiva tale circostanza e riterrebbe possibile l’utilizzo delle<br />

somme come sopra specificato. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci<br />

in c/aumento)<br />

R. Il concorso di capitale proprio previsto nel quesito (che configura la modalità del<br />

“capitale preesistente”) non rientra nelle forme previste dalla normativa vigente.<br />

12.48 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Ai sensi del punto 6.6 della circolare n. 234363/1997, le<br />

imprese operanti nel settore dei servizi, la cui attività non era assoggettabile né al sistema<br />

comunitario ecoaudit (EMAS) né a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione<br />

ambientale (ISO 14001), ai fini della determinazione dell'indicatore ambientale, potevano,<br />

comunque, conseguire il punteggio massimo, pari a 5 punti, previsto per la prima parte del<br />

questionario di cui al punto C3.1 della Scheda Tecnica, contrassegnando la risposta "Altro" al<br />

quesito C3.1.1 e fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti (dal C3.1.2 al<br />

C3.1.5), anche in assenza di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale (EMAS e<br />

ISO 14001). Ciò al fine di evitare un pregiudizio per dette società, potendo, all'epoca, la<br />

certificazione ambientale conseguirsi solo per le attività estrattive e manifatturiere. Dal<br />

momento che la possibilità di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale è stata<br />

attualmente estesa a quasi tutte le attività economiche, si chiede se per le iniziative già<br />

agevolate a valere sul 3° e 4° bando della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> operanti nel settore dei servizi, ai fini<br />

del calcolo dell'indicatore ambientale a consuntivo, possa essere riconosciuto un punteggio<br />

pari a cinque alla prima sezione del punto C3 (sezione C3.1), applicando il citato criterio<br />

innanzi richiamato e, quindi, in sostanza, nel caso di soddisfacimento dei soli traguardi di cui<br />

ai punti da C3.1.2 a C3.1.5, ovvero, in analogia a quanto già disposto per le imprese estrattive<br />

e manifatturiere, sia altresì necessario, ottenere entro la fine dell'esercizio a regime, per<br />

conseguire detto punteggio, la certificazione EMAS o ISO 14001. (34 – 02/10/01)<br />

(indicatori, ambientale, ricalcolo a consuntivo)<br />

R. Alle domande delle imprese di servizi del 3° e 4° bando non può che applicarsi la<br />

normativa al tempo vigente. Per il caso in questione, pertanto, alle imprese che a consuntivo<br />

avranno dimostrato di aver adempiuto a quanto previsto dai punti da C3.1.2 a C3.1.5, verrà<br />

attribuito un punto per ciascun adempimento, attribuendo cinque punti qualora l’impresa<br />

abbia adempiuto a tutte e quattro le ipotesi. Dal momento che, inoltre, contrariamente a<br />

quanto possibile alla data di presentazione della domanda, anche per le imprese di servizi è<br />

oggi consentita l’adesione ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o<br />

EMAS, si ritiene che nel caso in cui un’impresa di servizi dimostri a consuntivo di avere<br />

aderito ad uno di tali sistemi, la stessa possa godere dei cinque punti come previsto per le<br />

imprese estrattive e manifatturiere.<br />

12.49 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Una società ha ottenuto i contributi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> sul<br />

3° bando. Con riferimento all’indicatore ambientale, l’azienda evidenzia che nell’”esercizio<br />

precedente” (1996) la normativa di riferimento non considerava tra i rifiuti speciali non<br />

pericolosi e pericolosi alcuni dei rifiuti che attualmente, invece, vengono classificati tali.<br />

L’impresa, al fine di raffrontare i dati “precedente” e “a regime”, sostiene che si dovrebbe<br />

12.20

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