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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(in proposito, per le vie brevi, la sede di Genova di “Artigiancassa” ci ha informalmente<br />

confermato tali perplessità). Si rammenta altresì che l’impresa richiedente, al momento della<br />

presentazione della domanda, non ha prodotto la dichiarazione che nei 10 anni precedenti<br />

l’immobile non ha fruito di altre agevolazioni. Per tale motivo, la scrivente subordinò<br />

l’erogazione dei contributi alla presentazione di tale dichiarazione. (22 – 27/04/98)<br />

(erogazioni, leasing, restituzione di altra agevolazione)<br />

R. Si conferma che l’erogazione delle agevolazioni potrà avvenire solo dopo che l’impresa<br />

avrà comprovato l’eventuale restituzione dei contributi ex Artigiancassa o avrà rinunciato<br />

alle agevolazioni ex legge <strong>488</strong> relative all’immobile in questione. Qualora tale restituzione<br />

non dovesse essere comprovata o la rinuncia non dovesse intervenire entro il termine ultimo<br />

per la redazione della relazione finale di spesa, la banca potrà procedere d’ufficio alla<br />

esclusione della spesa di cui si tratta.<br />

19.38 - D. (Centrobanca) (7.39) Nella documentazione necessaria per la richiesta di erogazione<br />

della prima quota di contributo, sia su stato avanzamento lavori sia su anticipazione con<br />

polizza assicurativa o fidejussione bancaria; al punto 8 dell’allegato n° 18 della circolare n°<br />

234363 del 20/11/97 è prevista perizia giurata in caso di utilizzo di immobili preesistenti al<br />

programma. Detta perizia è necessaria anche per tutti gli immobili preesistenti al programma,<br />

eventualmente ubicati in comuni diversi, ma comunque non connessi al ciclo produttivo<br />

aziendale oggetto del programma ( attività commerciale preesistenti o altro). (24 – 16/04/99)<br />

(erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. La perizia di cui al punto A.8 dell’allegato n. 18 della circolare n. 234363/97 è richiesta<br />

nel caso in cui l’impresa non realizzi ex novo l’immobile nel quale andrà a svolgere<br />

l’iniziativa da agevolare (in tal caso vi sarà la necessaria documentazione autorizzativa<br />

comunale) ma utilizzi, per detta iniziativa, un immobile esistente, e ciò indipendentemente dal<br />

fatto che tale immobile venga acquistato nell’ambito dell’iniziativa medesima o sia<br />

preesistente anche a quest’ultima.<br />

19.39 - D. (Banca Carige) In sede di richiesta di erogazione, a titolo di anticipazione, della prima<br />

quota di contributo (a valere sul quarto bando) una ditta ci ha richiesto:<br />

il rilascio (da parte di Banca CARIGE SPA medesima) di idonea fidejussione (secondo lo<br />

schema di cui alla circolare n. 1068586 del 25/9/98); Conseguentemente a quanto precede, la<br />

ditta in parola ci offrirebbe, a garanzia della predetta fidejussione, un pegno su somme future<br />

ovvero il pegno sul contributo per il quale viene richiesta l’erogazione a titolo di<br />

anticipazione. La scrivente Banca richiede a codesto spettabile Ministero un parere su quanto<br />

precede in quanto, a ns. giudizio, non esisterebbe, nella vigente normativa, un espresso ed<br />

inequivocabile divieto (ulteriore rispetto alla cessione del credito relativamente al contributo a<br />

valere sulla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>) a quanto precede. (25 – 11/05/99) (erogazioni, documentazione,<br />

prima quota)<br />

R. No.<br />

19.40 - D. (B. Napoli) Si chiede di conoscere se, in presenza della documentazione prevista<br />

dall’allegato nr. 10 alla circolare MICA nr. 38522/95, nella more della redazione ed inoltro al<br />

MICA della relazione finale di spesa di cui al punto 8.5 della predetta circolare, la Banca<br />

possa procedere all’erogazione della terza quota di contributo al netto del 30% da<br />

conguagliare successivamente alla concessione definitiva. Si chiede, altresì, di poter<br />

conoscere se, qualora la documentazione prevista per il terzo SAL evidenzi una spesa minore<br />

di quella ammessa in istruttoria, sia comunque possibile procedere alla erogazione della terza<br />

quota conseguentemente ricalcolata, nelle more della redazione della relazione finale,<br />

trattenendo sulla quota rideterminata il 30% da conguagliare dopo la concessione definitiva.<br />

19.17

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