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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Concessionarie nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti) ovvero se si<br />

sia trattato di una dimenticanza in sede di stesura degli allegati e gli stessi vadano di<br />

conseguenza integrati con la citata dichiarazione. (14 - 06/02/97) (documentazione, mezzi<br />

propri)<br />

R. Se da un lato il regolamento prevede che sia l'impresa a dichiarare l'ammontare del<br />

capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa (art. 9, comma 5, lettera g), dall'altro<br />

prescrive, più correttamente, un accertamento sulla stessa materia a carico delle banche<br />

concessionarie in sede di relazione sullo stato finale del programma (stesso articolo, comma<br />

10). Dal momento che è sull'accertamento della Banca Concessionaria che si basa la<br />

valutazione del Ministero sull'eventuale scostamento dell'indicatore n. 1 e che tale<br />

accertamento non può di certo fondarsi su una dichiarazione dell'impresa, si è ritenuto, in<br />

sede di circolare esplicativa, di non appesantire gli adempimenti a carico dell'impresa con<br />

una dichiarazione ridondante.<br />

7.27 - D. (Carisbo) (17.16) Dalla lettura dell'art. 9, commi 5 e 7 del regolamento, parrebbe di<br />

capire che la dichiarazione di cui all'allegato 15 alla circolare n. 38522/95 debba essere resa<br />

da parte della società di leasing in ogni caso, indipendentemente dall'importo inferiore o<br />

superiore a tre miliardi (come si evince anche dall'intestazione dell'allegato stesso), mentre il<br />

punto 8.4 della circolare citata porta una indicazione divergente, prevedendo la sottoscrizione<br />

della dichiarazione esclusivamente per gli importi di investimento inferiori a tre miliardi (cosa<br />

di cui non si comprende francamente la ragione). La scrivente ritiene che l'interpretazione<br />

corretta sia quella del regolamento (cioè che la dichiarazione della società di leasing di cui<br />

all'allegato n. 15 della circolare, debba essere resa sempre, indipendentemente dall'importo<br />

inferiore o superiore a tre miliardi); di ciò, peraltro, siamo a richiedervi opportuna conferma.<br />

(14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione finale di spesa, allegati)<br />

R. In effetti, la dichiarazione prevista dall'art. 9, comma 7 del regolamento e di cui<br />

all'Allegato n. 15, deve essere resa dalla società di leasing nel caso di iniziativa con<br />

investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, indipendentemente<br />

dall'ammontare degli investimenti stessi. Il punto 8.4 della circolare n. 38522/95 contiene,<br />

pertanto, in merito all'Allegato n. 15, un chiaro errore materiale, non riportato, peraltro,<br />

nell'intestazione dell'allegato medesimo.<br />

7.28 - D. (Assilea) (19.3) La normativa prevede che per ciascuna erogazione l'impresa o l'Istituto<br />

Collaboratore trasmettano alla Banca Concessionaria una serie di allegati e di documenti. Non<br />

è possibile evitare inutili ritrasmissioni? (14 - 06/02/97) (documentazione, erogazioni,<br />

allegati)<br />

R. La documentazione da trasmettere e, più in generale, gli adempimenti da compiere sono<br />

quelli fissati dalla normativa.<br />

7.29 - D. (Assilea) (18.27) Chiarito che la data di ultimazione del programma è quella del verbale di<br />

consegna dei beni, in merito alla dichiarazione di entrata in funzione (art. 6, comma 10 del<br />

regolamento): chi deve redigere tale dichiarazione? esiste un facsimile? è possibile, nel caso<br />

di leasing, identificare il verbale di consegna con tale dichiarazione? (14 - 06/02/97)<br />

(documentazione, entrata in funzione impianti)<br />

R. La data di entrata in funzione coincide con quella di ultimazione e, nel caso di locazione<br />

finanziaria, con quella di consegna dei beni. Per il leasing, quindi, la dichiarazione<br />

riguardante le suddette date è sostituita dal verbale di consegna dei beni (vedasi punto 4<br />

della circolare n. 37835 dell'8.3.96). Viene fatto salvo quanto specificato per i casi<br />

particolari di cui al punto 13 della direttiva del 18.04.1996.<br />

7.10

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