16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2) l’eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla<br />

normativa sopra richiamata;<br />

si chiede se sia comunque possibile procedere all’erogazione della relativa quota di contributo<br />

anche nel caso in cui l’impresa produca in ritardo la documentazione in parola. (16 -<br />

22/04/97) (erogazioni, dichiarazione di ultimazione)<br />

R. L’eventuale lieve ritardo, da parte dell’impresa, nella trasmissione della dichiarazione<br />

concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i<br />

termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per<br />

l’erogazione.<br />

19.26 - D. (Assilea) Operazione con decreto di concessione provvisoria graduatoria 1996.<br />

Valore degli investimenti ammessi alle agevolazioni: 100 ML, di cui 40 ML da realizzare nel<br />

1997, 25 ML nel 1998 e 35 ML nel 1999. I contratti leasing relativi agli investimenti 1997<br />

sono già stati stipulati e le spese sostenute ad oggi sono di 35 ML.<br />

Si chiede conferma che, pur non avendo ancora stipulato i contratti di leasing relativi agli<br />

investimenti degli anni solari successivi (1998 e 1999), il cliente può richiedere ed ottenere<br />

l’erogazione della prima quota di contributo in quanto ha realizzato più del 33,33%<br />

dell’investimento complessivo previsto. (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, prima quota)<br />

R. Premesso che la richiesta di erogazione deve essere avanzata dall’istituto collaboratore e<br />

non dall’impresa, si ricorda, come già chiarito nella seduta del 6 febbraio 1997, che<br />

l’erogazione della prima quota dalla banca concessionaria alla società di leasing avviene<br />

allorché quest’ultima abbia sostenuto spese pari almeno ad 1/3 dell’intero investimento<br />

ammissibile ed abbia corrispondentemente stipulato uno o più contratti di leasing, ancorché<br />

ve ne siano altri ancora da stipulare. Nelle ipotesi avanzate, quindi, essendo stata sostenuta<br />

una spesa pari al 35% del totale ed essendo stati stipulati i relativi contratti, la prima<br />

erogazione potrà aver luogo.<br />

Per quanto concerne il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa, esso<br />

avviene per rate semestrali posticipate con riferimento ai contratti entrati in decorrenza,<br />

indipendentemente dal fatto che ve ne siano o meno altri ancora da stipulare, attribuendo<br />

l’intera quota di contributo erogata ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo,<br />

nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Nel caso in esame, quindi, il<br />

trasferimento della prima quota all’impresa potrà avvenire fino all’ammontare del contributo<br />

relativo ai beni consegnati, pur in presenza di ulteriori contratti ancora da stipulare.<br />

19.27 - D. (B. Mediocredito) Quali sono le responsabilità dell’istituto collaboratore (società di<br />

leasing) in merito al mantenimento dei beni, da parte dell’impresa beneficiaria, per il periodo<br />

richiesto dalla normativa considerando anche il fatto che tale periodo potrebbe essere<br />

superiore ai termini del contratto di leasing? (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, vincolo<br />

quinquennale)<br />

R. Nel caso in cui l’impresa venga meno agli obblighi di mantenimento quinquennale, di cui<br />

all’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, dei beni in leasing agevolati, l’istituto<br />

collaboratore ha l’obbligo di sospendere i trasferimenti del contributo e di informarne<br />

tempestivamente la banca concessionaria (ai sensi dell’art. 5 della convenzione tra le banche<br />

concessionarie e gli istituti collaboratori) al fine di non incorrere nelle previste sanzioni.<br />

19.28 - (B. Mediocredito) Relativamente alla documentazione da inviare alla banca concessionaria<br />

insieme alla richiesta di prima erogazione del contributo concesso, anche per le domande<br />

ripresentate sul secondo bando ai sensi dell’art. 6, comma 8, del regolamento vale quanto<br />

19.12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!