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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti". Per quanto concerne la<br />

relativa dichiarazione, la stessa deve essere predisposta e sottoscritta al momento in cui<br />

dovesse essere richiesta nel corso di sopralluoghi, ispezioni o controlli da parte del Ministero<br />

o di altri soggetti per conto dello stesso. Per quanto concerne, infine, le targhette, si lascia<br />

alla fantasia delle imprese o degli Istituti Collaboratori, di stabilirne la forma, la dimensione,<br />

il colore e quant'altro, ivi compreso il contenuto, purché comprensivo del numero di<br />

matricola del bene con il quale lo stesso viene registrato nel suddetto elenco.<br />

7.36 - D. (M. Friuli Venezia Giulia) (19.25) Il combinato disposto dall’art. 6 c. 10 del<br />

Regolamento adottato con il D.M. n. 527 del 20.10.95 e dell’art. 8 c. 1 della Circolare n.<br />

38522/95 impone alle imprese beneficiarie l’onere di trasmettere alla Banca Concessionaria,<br />

secondo le modalità ivi indicate, le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del<br />

programma e quella di entrata in funzione dell’impianto.<br />

Tali adempimenti devono essere effettuati entro un mese dalla data di ricevimento del Decreto<br />

provvisorio di concessione del contributo, (per programmi già ultimati a tale data), ovvero<br />

entro un mese dalla data “in cui se ne verifichino le condizioni”, (per investimenti conclusi<br />

successivamente).<br />

Considerato che:<br />

1) nel caso di programmi ultimati prima dell’emanazione del decreto provvisorio di<br />

concessione, risulta difficilmente conoscibile alla Banca Concessionaria l’esatto giorno di<br />

decorrenza del termine sopra richiamato;<br />

2) l’eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla<br />

normativa sopra richiamata;<br />

si chiede se sia comunque possibile procedere all’erogazione della relativa quota di contributo<br />

anche nel caso in cui l’impresa produca in ritardo la documentazione in parola. (16 -<br />

22/04/97) (documentazione, entrata in funzione impianti, termini)<br />

R. L’eventuale lieve ritardo, da parte dell’impresa, nella trasmissione della dichiarazione<br />

concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i<br />

termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per<br />

l’erogazione.<br />

7.37 - D. (Carisbo) (17.21) Una società di leasing nostra convenzionata ci fa notare (a nostro<br />

avviso giustamente), che la dichiarazione di cui all’allegato n. 6 della circolare n. 38522/95<br />

(se dev’essere resa dalla società di leasing) pare errata, in quanto individua la società stessa<br />

come beneficiaria del contributo e destinataria del decreto di concessione, mentre, così come<br />

nel caso delle dichiarazioni 10a o 10b da allegarsi alla richiesta di liquidazione contributi, le<br />

dichiarazioni di cui all’allegato 6 dovrebbero essere differenziate secondo l’ipotesi che<br />

debbano essere rese direttamente dalle aziende beneficiarie per investimenti diretti o dalle<br />

società di leasing per investimenti in locazione.<br />

Tale tesi pare condivisibile, per cui riteniamo debbano essere approntati 2 allegati:<br />

6a) per le operazioni dirette, da rendersi direttamente da parte delle aziende beneficiarie<br />

6b) per le operazioni di leasing, da rendersi da parte delle società di leasing interessate.<br />

Sempre relativamente all’art. 3 punto 10, ma relativamente alla tenuta dell’elenco ivi previsto,<br />

sempre nel caso della locazione, considerato che, per la logica del contratto di locazione e per<br />

l’impegno richiesto ai beneficiari del contributo di non dismissione per almeno un<br />

quinquennio dalla data di entrata in funzione dei cespiti agevolandi, pare ovvio che<br />

nell’elenco stesso (tenuto dalle società di leasing secondo le disposizioni), non debbano<br />

essere riportati gli estremi della fattura di riscatto da parte della locataria, con la quale la<br />

stessa, a completamento del pagamento dei canoni, acquisisce la proprietà del/i cespite/i<br />

locato/i;<br />

7.12

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