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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

conferimento possa costituire elemento di esclusione o, comunque, di penalizzazione per<br />

l’eventuale ammissione alle agevolazioni. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria,<br />

beneficiari, variazione)<br />

R. Sull’argomento il Comitato propone al Sig. Direttore Generale della Direzione<br />

Produzione Industriale di emanare una specifica circolare esplicativa del seguente tenore:<br />

“Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, nella titolarità<br />

dell’iniziativa agevolata o da agevolare subentri un soggetto diverso dal richiedente a<br />

seguito di fusione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, tale nuovo<br />

soggetto può richiedere di subentrare anche nella titolarità della domanda e, qualora già<br />

emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine:<br />

1) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli<br />

impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di<br />

domanda di agevolazioni; esso aggiorna, altresì, attraverso una specifica dichiarazione<br />

sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i<br />

dati e le informazioni del modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi<br />

restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui all’allegato n. 5 della<br />

circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, limitatamente alla parte variata a seguito del<br />

subentro medesimo;<br />

2) 2) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione<br />

dello stesso ed all’iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei<br />

requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni<br />

medesime.<br />

Ai fini di cui sopra:<br />

a) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri vigenti, con riferimento<br />

alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell’iniziativa e, quindi, a quella in<br />

cui ha effetto l’operazione societaria di cui si tratta;<br />

b) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al<br />

soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda<br />

dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell’agevolazione<br />

non può, comunque, superare l’importo indicato nel decreto relativo a detta concessione;<br />

qualora l’operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto<br />

quinquennio d’obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si<br />

tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello<br />

subentrante;<br />

c) l’indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a<br />

quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva<br />

l’eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui<br />

al punto 6.2, terzultimo capoverso, della circolare n. 38522/95; del relativo capitale proprio,<br />

la “parte preesistente” viene rilevata alla data dell’operazione societaria, tenendo conto<br />

degli effetti patrimoniali dell’operazione stessa, e viene attualizzata all’anno solare di avvio<br />

a realizzazione del programma, mentre l’eventuale “parte nuova” prevista, qualora non<br />

ancora deliberata, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore<br />

del soggetto subentrante;<br />

d) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui al modulo di domanda, e cioè,<br />

l’ammontare e la distribuzione temporale degli investimenti dell’iniziativa, la percentuale<br />

9.1.32

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