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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

alcune finiture delle ricettive, con interventi tecnicamente definibili come “manutenzione<br />

ordinaria” o di rinnovo/sostituzione di attrezzature, arredi, finiture. A titolo esemplificativo si<br />

cita il rinnovo di tappezzerie con nuove in materiale ignifugo, il rifacimento dei bagni per<br />

renderli più “moderni” ed adatti alle esigenze del mercato. Si richiede come vada inteso il<br />

conseguimento del “miglioramento estetico della struttura esistente” citato al punto 3.3 della<br />

Circolare, atteso che il “rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (che<br />

rappresentano spesso la parte prevalente degli investimenti) sono definiti opere di<br />

manutenzione ordinaria ai sensi della L.457/78. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili,<br />

manutenzione ordinaria TUR)<br />

R. Il riferimento alla definizione di “manutenzione ordinaria” di cui alla legge n. 475/78 non<br />

è proprio in quanto tesa a finalità differenti da quelli della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Quest’ultima non<br />

agevola gli interventi manutentivi né le pure sostituzioni finalizzati sostanzialmente al<br />

ripristino di una funzionalità impedita, in tutto o in parte, da una rottura, un danneggiamento<br />

o un degrado dovuti ad incidente o a vetustà. Altri interventi, pur rientrando nella definizione<br />

di manutenzione della citata legge 475/78, se rispondono alle finalità della legge <strong>488</strong>,<br />

possono essere ammessi; è il caso, ad esempio, degli interventi di miglioramento estetico di<br />

una struttura ricettiva per la quale l’aspetto esteriore è funzionale all’efficacia dell’attività<br />

imprenditoriale.<br />

10.123 - D. (Europrogetti & Finanza) Si richiede se le spese di demolizione relative ad interventi<br />

di ricostruzione ritenuti ammissibili, possano essere ammesse al contributo (gli interventi di<br />

demolizione sono definiti di manutenzione straordinaria da sentenza del Consiglio di Stato,<br />

Sez. V, 9 genn.1996, n.29). (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, manutenzione<br />

straordinaria, demolizioni)<br />

R. Si, ma solo se funzionali al programma da agevolare e, naturalmente, rientranti tra le<br />

immobilizzazioni.<br />

10.124 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale<br />

proprietaria e gestore di un’attività agrituristica, nella regione Umbria. La stessa intende<br />

ristrutturare una serie di annessi ubicati all’interno della struttura stessa da destinare a stalle<br />

per animali. Poiché la normativa della regione Umbria prevede per le attività agrituristiche<br />

quella di preparare e somministrare pasti e bevande, da prodotti aziendali e da prodotti locali<br />

o regionali, si chiede se la spesa relativa alla realizzazione dei locali destinati al ricovero degli<br />

animali da allevamento zootecnico possa essere considerata ammissibile. (28 - 25/10/99)<br />

(spese ammissibili, servizi annessi, ricovero animali) TUR<br />

R. Non si ritengono ammissibili le spese sopra indicate, ai sensi dell’art. 3.11 della circolare<br />

n. 1039080 del 19 marzo 1999, in quanto relative ad allevamento zootecnico e quindi di<br />

carattere prettamente agricolo.<br />

10.125 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società X SRL unipersonale con capitale sociale<br />

di 20 milioni, costituita nell’agosto 1998, il cui socio promotore è l’amministratore delegato<br />

della Y SPA. La X SRL ha acquistato in data 23/12/98 un immobile (terreno e fabbricati)<br />

dalla Y SPA ed ha già intrapreso i lavori di ristrutturazione per adibire lo stesso a struttura<br />

ricettiva. Tra le fonti di copertura dell’investimento la X SRL indica un consistente aumento<br />

di capitale sociale che verrà sottoscritto dalla Y SPA. Dal punto di vista dei vincoli normativi,<br />

la società X SRL richiedente risulta in regola, in quanto:<br />

- ha la piena e completa disponibilità dell’immobile a seguito di regolare contratto di<br />

proprietà (All. 7/a);<br />

- al momento dell’acquisto del suddetto immobile, la impresa acquirente e quella venditrice<br />

non si trovavano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c., neanche in relazione ad un<br />

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