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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(7-10.7.1996; punto 8.29 della raccolta) la domanda è stata ripresa in esame ed avviata<br />

all’istruttoria, in considerazione dell’esistenza, nel progetto, di due tunnel di surgelazione, che<br />

configuravano la presenza, nell’ambito di quella complessiva di magazzino frigo c/terzi,<br />

anche di un’attività ammissibile (riferibile al cod. ISTAT 15.33 - lavorazione e conservazione<br />

di frutta e ortaggi n.c.a.). L’azienda ha iniziato il programma nel 1993, ha già realizzato<br />

ampia parte dell’investimento e progressivamente avviato l’attività. Nel corso dell’istruttoria,<br />

la società ha comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:<br />

- la rinuncia ad avvalersi dell’art.12;<br />

- che, fino al 31.12.1995, ha effettuato unicamente lavorazioni per c/terzi, e che<br />

successivamente ha svolto ed intende svolgere attività di congelamento e conservazione sia<br />

per c/terzi che per c/proprio.<br />

Si chiede conferma circa la possibilità di accogliere le modifiche dichiarate, ed ammettere alle<br />

agevolazioni, oltre agli impianti di congelamento, anche una proporzionale quota dei<br />

magazzini frigoriferi attribuibile alla lavorazione come tale nonché alla conservazione in<br />

c/proprio. (12 - 24/09/96) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

R. Secondo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, l’impresa può<br />

apportare modifiche al programma di investimenti, successivamente alla chiusura dei termini<br />

per la presentazione delle domande, purché le modifiche stesse non siano rilevanti ai fini<br />

della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. Per quanto concerne<br />

l’ammissibilità dei magazzini frigoriferi, gli stessi possono essere positivamente proposti per<br />

le agevolazioni nella misura in cui utilizzati in c/proprio, strettamente connessi con l’attività<br />

ammissibile ed a quest’ultima esclusivamente dedicati e commisurati.<br />

5.24 - D. (BNL) Ripresentazione ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento.<br />

Con una semplice lettera (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà), ancorché<br />

inviata entro i termini di legge previsti per la seconda applicazione (31.12.1996), un’azienda<br />

può modificare alcuni elementi che concorrono alla formazione degli indicatori (misura<br />

dell’agevolazione richiesta e capitale proprio investito)?<br />

In caso contrario, è possibile almeno considerare la richiesta come ripresentazione senza<br />

modifiche? (16 - 22/04/97) (ripresentazione, domanda, variazione)<br />

R. Dal momento che l’impresa non sembra aver seguito le modalità previste per le<br />

“riformulazioni” di cui al punto 3 della circolare n. 39048 del 4.12.96 ma ha manifestato<br />

l’interesse all’inserimento della domanda, ammissibile ma non agevolata, nella graduatoria<br />

successiva entro i termini previsti, si ritiene che la domanda possa essere presa in<br />

considerazione “invariata”, senza tener conto delle modifiche evidenziate nella dichiarazione<br />

citata.<br />

5.25 - D. (Centrobanca) Una piccola impresa ha presentato, in data 3 maggio 1996, domanda di<br />

agevolazioni ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sui fondi del 1996, ma non è stata ammessa alle<br />

agevolazioni per insufficienza di fondi. Si precisa che il termine di decorrenza delle spese<br />

ammissibili era il 1° gennaio 1994, trattandosi di iniziativa promossa da piccola impresa in<br />

area Obiettivo 2 ed ammessa al cofinanziamento. La stessa impresa ha ripresentato la<br />

domanda di agevolazione a valere sui fondi del 1997 in data 30 dicembre 1996, ai sensi<br />

dell’art. 6 comma 8 della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ed è stata ammessa alle agevolazioni. Alla luce dei<br />

quesiti presentati dal San Paolo e da Centrobanca nella riunione del 6 febbraio 1997, per tale<br />

impresa non vi è più il vincolo del 30/06/1998 quale termine di presentazione della<br />

documentazione finale di spesa.<br />

Si chiede, pertanto, se il programma debba essere ultimato entro 48 mesi dalla presentazione<br />

della domanda originaria e se il termine di decorrenza delle spese ammissibili rimanga il 1°<br />

5.9

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