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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corrispondere puntualmente alle richieste della banca con le modalità e nei tempi fissati<br />

dalla normativa (art. 5, comma 4 del regolamento).<br />

3.13 - D. (Imi - S.Paolo) (5.26) Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha<br />

presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E’ sua<br />

intenzione riformulare la domanda senonché, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che<br />

è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener<br />

presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza<br />

della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda,<br />

regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale<br />

dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente<br />

al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la<br />

domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre<br />

considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non<br />

si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano<br />

dimensione in corso d’opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l’agevolazione.<br />

(24 – 16/04/99) (dimensione, determinazione, ripresentazione)<br />

R. La dimensione di un’impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione<br />

e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, con<br />

riferimento a quest’ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività<br />

delle spese.<br />

3.14 - D. (M. Centroitalia) Il caso prospettato è relativo ad una posizione che è già stata approvata<br />

con decreto provvisorio da parte del MICA ed ora è in fase di prima erogazione. La società ha<br />

ora incorporato un'altra ditta con un'operazione di fusione. Il quesito 3.6 esaminato dal<br />

Comitato era relativo ad una situazione opposta in cui la richiedente era stata incorporata in<br />

un'altra società. In tal caso, essendo subentrato un nuovo soggetto, era nei confronti di<br />

quest'ultimo che dovevano essere rilevati i dati relativi alla dimensione aziendale e quelli<br />

quali gli ultimi due bilanci necessari per accertare l'affidabilità economico-finanziaria del<br />

soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso in questione, invece, il soggetto rimane lo<br />

stesso della richiesta, essendo l'incorporante. Si ritiene, quindi, che non essendoci stato un<br />

subentro i dati dimensionali vadano riferiti sempre al soggetto al momento della<br />

presentazione della domanda di agevolazione. (25 – 11/05/99) (dimensione, determinazione,<br />

fusione)<br />

R. La questione trova già esauriente risposta nella normativa.<br />

3.15 - D. (CIS) Si presenta il caso di una società per cui, da verifiche effettuate sui parametri di<br />

riferimento delle aziende controllanti e controllate, il numero dei dipendenti è risultato<br />

inferiore alle 250 unità, il fatturato netto ed il totale di bilancio (ottenuti come somma dei dati<br />

delle singole aziende) sono risultati di importo rispettivamente di 81,2 mld e di 116,7 mld,<br />

entrambi superiori ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa (rispettivamente 77,4 mld e<br />

52,2 mld). Tuttavia, a tale proposito la società ritiene di rientrare comunque tra le medie<br />

imprese in quanto nel fatturato (voce A1 del conto economico) di diverse società appartenenti<br />

al Gruppo sono indicate le vendite di prodotti comprensive del riaddebito, senza ricarico, dei<br />

costi di trasporto, effettuato da società specializzate nel settore, estranee al gruppo. Infatti, tali<br />

voci di ricavo, che per una sola delle società controllate ammontavano nel '99 a 6,6 mld, sono<br />

ritenute ricavi "non rientranti nelle attività ordinarie della società", in linea con quanto<br />

definito ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660/CEE (GUCE del 23/07/1996 n. C<br />

213/5) alla nota relativa al punto 3.2, e pertanto, la loro decurtazione dai ricavi<br />

complessivamente esposti farebbe sì che il loro valore ritorni all'interno del limite di soglia<br />

3.4

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