16.08.2012 Views

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

LEGGE 488/92

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.54 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (10.166) A partire dall’8° bando la normativa al punto 3.9<br />

esclude esplicitamente i pagamenti dei titoli di spesa in contanti, prevedendo l’esclusione del<br />

relativo importo dalle agevolazioni. A tal proposito si chiede se l’intero titolo di spesa vada<br />

escluso dalle agevolazioni o soltanto la parte pagata in contanti. (40 – 31/10/03) (erogazioni,<br />

documentazione, pagamento fatture)<br />

R. Con riferimento al primo punto si ritiene di dover escludere solo la parte del titolo di<br />

spesa pagato per contanti, sempre che il fornitore fornisca la liberatoria secondo l’allegato<br />

n. 27 per il totale.<br />

19.55 - D. (Banca dell’Umbria 1462) L’efficacia di molti decreti di concessione provvisoria è<br />

subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di<br />

divieto o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 375 e successive<br />

modifiche ed integrazioni. Alcune Prefetture, nonostante la richiesta avanzata durante<br />

l’attività istruttoria, rilasciano tale certificazione molti mesi dopo il ricevimento da parte<br />

dell’impresa beneficiaria del decreto di concessione, sospendendo l’erogazione delle richieste<br />

di agevolazione formalmente complete della documentazione prevista dalla vigente<br />

normativa. Al fine di rispondere alle sollecitazioni delle imprese che si trovano in tali<br />

circostanze si chiede, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 11, 2° comma del DPR<br />

252/98, se sia possibile procedere con l’erogazione, a titolo di anticipazione o per SAL, nel<br />

caso in cui siano trascorsi i 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura<br />

competente. (40 – 31/10/03) (erogazioni, documentazione, antimafia)<br />

R. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della competente<br />

Prefettura, alla quale la richiesta medesima dovrà essere stata inviata per Raccomandata AR<br />

al fine della data certa di ricevimento, le banche concessionarie possono procedere anche in<br />

assenza delle informazioni da parte del Prefetto, con espressa clausola risolutiva. Peraltro,<br />

qualora le banche ritengano che vi siano elementi tali da dover sospendere l’erogazione, ne<br />

danno comunicazione motivata al Ministero per l’adozione dei provvedimenti di competenza.<br />

19.56 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Al fine di documentare la spesa per la richiesta di<br />

erogazione per stato avanzamento dei contributi ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> è possibile considerare le<br />

somme versate al fornitore a parziale pagamento di fatture emesse? Esempio: Totale fattura €.<br />

100.000,00 + IVA – pagamento effettuato €. 50.000,00. E’ possibile indicare detto pagamento<br />

parziale nella documentazione della spesa sostenuta? (41 – 17/12/03) (erogazioni, calcolo<br />

sal, pagamento parziale dei titoli di spesa)<br />

R.. Secondo le previsioni di cui al punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (ultimo<br />

periodo del primo capoverso) è possibile, ai fini della richiesta di erogazione per stato<br />

d’avanzamento, documentare titoli di spesa costituenti acconto i cui beni, peraltro, alla data<br />

della richiesta, non devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità<br />

produttiva interessata dal programma di investimenti. Secondo la normativa attualmente<br />

vigente, non rientrano, pertanto, in tale ipotesi i singoli pagamenti parziali di titoli di spesa.<br />

19.57 - D. (MPS Merchant) Con riferimento alle richieste di erogazione per stato di avanzamento<br />

riguardanti titoli di spesa rappresentati da fatture di acconto a fronte di contratti preliminari di<br />

compravendita di beni immobili si chiede se, alla luce delle modifiche apportate alla<br />

normativa con il punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 in merito<br />

all’individuazione fisica dei beni relativi allo stato di avanzamento, sia corretto non dare<br />

comunque seguito alle suddette richieste se non in presenza del passaggio di proprietà<br />

definitivo, come già indicato dal Comitato, pur se con riferimento alla precedente circolare n.<br />

234363 del 20.11.1997, nella riunione n. 14 del 6.2.1997 (quesito19.5 della raccolta). (41 –<br />

17/12/03) (erogazioni, documentazione, compravendita immobili)<br />

19.24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!