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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (programmi misti, programma, modalità di<br />

realizzazione)<br />

R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />

modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />

entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />

alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />

disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />

programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa(iniziativa mista), dal<br />

momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />

in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

11.8 - D. (S. Paolo) (18.9) Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità<br />

circa la completezza della documentazione inviata:<br />

- in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l’istituto<br />

collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare?<br />

- in caso di solo investimento in leasing quando l’Istituto collaboratore rileva assenza parziale<br />

di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per<br />

l’integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca<br />

concessionaria la documentazione completa. Quest’ultima verificata l’impossibilità istruttoria<br />

dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti<br />

mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l’operazione. E’<br />

possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola<br />

dichiarazione relativa all’accertamento di eventuali irregolarità? (4 - 06/06/96) (programmi<br />

misti, documentazione, dichiarazione di completezza)<br />

R. Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione<br />

finanziaria, l’impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella<br />

relativa al leasing tramite l’Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo<br />

alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare<br />

n.38522/95). In tal caso l’Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda,<br />

verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della<br />

documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l’apposita dichiarazione di cui<br />

alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della<br />

documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l’Istituto<br />

collaboratore che deve accertare la completezza del modulo di domanda e della<br />

documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata<br />

dichiarazione.<br />

11.9 - D. (B. Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria<br />

(domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca<br />

concessionaria). Il richiedente vuole rinunciare a parte della richiesta attraverso il leasing (un<br />

singolo macchinario), per effettuare tale spesa in modo ordinario. E’ possibile integrare la<br />

domanda relativa alla parte ordinaria per la spesa del singolo macchinario e<br />

conseguentemente modificare i punti C6), C7) e D5 (quest’ultimo per quanto attiene gli<br />

importi delle “agevolazioni richieste” ed “intervento in società di leasing”)? (6 - 25/06/96)<br />

(programmi misti, programma, modalità di realizzazione)<br />

R. Come precisato nella risposta al quesito San Paolo del verbale del 23 maggio 1996, la<br />

scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti (ordinario o leasing)<br />

deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più<br />

11.3

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