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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’accantonamento in un apposito fondo, per la copertura del programma agevolato e con<br />

l’indicazione del numero di progetto, di utili di esercizio per un ammontare maggiore di 3<br />

mld. Si chiede se, al fine di erogare la 1 a quota delle agevolazioni, sia sufficiente la<br />

presentazione della copia autentica della delibera assembleare relativa al predetto<br />

accantonamento oppure, come sembrerebbe ricavarsi dal citato allegato n.26 della circolare,<br />

l’impresa deve anche produrre copia autenticata della delibera di impegno all’apporto, in una<br />

delle due forme previste, dei 3 mld indicati nel decreto di concessione provvisoria? (34 –<br />

02/10/01) (documentazione, mezzi propri)<br />

R. Il citato allegato n.26 indica, al punto 3), la documentazione che l’impresa deve inviare<br />

alla banca concessionaria per quanto concerne l’apporto dei mezzi propri. Per l’erogazione<br />

della prima quota, il suddetto punto 3) si articola in due aspetti: il primo, che riguarda la<br />

formalizzazione da parte dell’impresa agevolata ad apportare, in una delle due forme<br />

canoniche, l’intero ammontare dei mezzi propri indicati nel decreto di concessione<br />

provvisoria; il secondo, che riguarda la dimostrazione dell’effettivo apporto dei mezzi propri<br />

in misura almeno pari ad 1/3 o ad ½ del totale. Il primo aspetto, come si evince dal<br />

significato letterale della indicazione riportata nell’allegato, ha la finalità di garantire che<br />

l’impresa agevolata sia consapevole e si senta impegnata ad apportare, nell'arco di<br />

realizzazione temporale del programma, l'intero ammontare dei mezzi propri essendole<br />

consentito, come esplicitamente previsto dalla normativa, di effettuare l’apporto in più<br />

soluzioni ed in forme anche diverse da quelle indicate nella delibera di impegno. Nel caso<br />

prospettato, poiché l’impresa, con l’accantonamento di utili di esercizio per un importo<br />

addirittura maggiore di quello riportato dal decreto di concessione provvisoria, ha di fatto<br />

proceduto non solo alla formalizzazione dell’impegno ma anche alla sua completa<br />

concretizzazione, si ritiene che non sia necessaria anche la delibera di impegno e che sia<br />

sufficiente la sola delibera di accantonamento. Resta evidente che l’effettivo apporto dei<br />

mezzi propri per le quote di agevolazione successive da erogare va verificato alla luce dei<br />

risultati dei successivi esercizi. Quanto sopra, con i mutati riferimenti, è valido anche per le<br />

circolari relative al settore “turismo” ed a quello “commercio”.<br />

7.46 - D. (Centrobanca) Si presenta il caso di un’azienda che richiede la prima quota di contributo<br />

a valere sui fondi dell'8° bando. La richiedente, all'atto della presentazione della domanda si<br />

trovava in contabilità semplificata ed ora si trova in difficoltà per quanto attiene la<br />

dimostrazione del passaggio in contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2001. Infatti, la<br />

normativa fiscale non prevede più alcun obbligo di segnalazione per il passaggio da<br />

contabilità semplificata ad ordinaria. Tale prassi è stata sostituita dal così detto<br />

"comportamento concludente", ovvero, all'atto della presentazione della dichiarazione dei<br />

redditi dell'esercizio, il comportamento dell'azienda determina la scelta del regime contabile.<br />

Parimenti, non è obbligatorio effettuare alcuna segnalazione all'ufficio IVA. Questa banca<br />

concessionaria ritiene che l'azienda, in mancanza di altra documentazione, possa attestare il<br />

regime contabile attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal<br />

legale rappresentante. Poi, con la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, sarà<br />

possibile verificare il “comportamento concludente”. Alla luce di quanto esposto in<br />

precedenza, si chiede di conoscere con quali documenti la richiedente deve attestare di aver<br />

optato per il regime di contabilità ordinaria a partire dall'esercizio fiscale 2001. (35 –<br />

15/04/02) (documentazione, attestazione del regime contabile)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di<br />

notorietà, rilasciato dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il regime contabile<br />

prescelto a partire dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, si ritiene necessario effettuare una<br />

successiva verifica circa il comportamento concludente attraverso la verifica sulla<br />

7.16

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