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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

• il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di<br />

mq.12.000 c.a.;<br />

• il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione. Si richiede se<br />

deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che prevede la<br />

concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già<br />

utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96) (tipologia<br />

investimento, trasferimento, scomputo di cespiti non reimpiegati)<br />

R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello<br />

stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata,<br />

pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa<br />

con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò<br />

un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici<br />

anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di<br />

cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento.<br />

13.9 - (Direttiva) (9.1.44) (10.6) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (tipologia investimento, ristrutturazione,<br />

acquisto di immobile)<br />

13.10 - D. (S. Paolo) (10.16) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per<br />

auto. Iniziativa indicata quale “ampliamento”. L’acquisto attiene capannone con costo<br />

rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con<br />

caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di “riattivazione”, o “nuovo impianto” con spese<br />

ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti). (6 - 25/06/96) (tipologia investimento,<br />

nuovo impianto, rilevazione da fallimento)<br />

R. Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è<br />

alcuna controindicazione. Per quanto concerne l’immobile, si richiama l’art. 4, comma 3 del<br />

regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell’8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3<br />

della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l’ipotesi<br />

più attinente sembra quella del “nuovo impianto”.<br />

13.11 - D. (Bav) (7.16 - 10.17) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”,<br />

coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può<br />

essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere<br />

designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono<br />

addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (tipologia investimento, trasferimento,<br />

perizia giurata)<br />

R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico<br />

designato dall’impresa.<br />

13.12 - D. (M. Centroitalia) (10.23) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità<br />

produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi al terreno, alle<br />

opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche<br />

13.3

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