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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In caso di risposta negativa, si richiede – in subordine – se sia possibile considerare<br />

ammissibile quantomeno tale corrispettivo pari a L. 253 milioni (fattura in data 21.11.94). (19<br />

– 17/12/97) (leasing, spese ammissibili, immobile)<br />

R. La normativa vigente prevede, nel caso di locazione finanziaria, che la spesa da prendere<br />

a base per le agevolazioni sia quella relativa alla fattura emessa dal fornitore e intestata alla<br />

Società di locazione ed è quindi con riferimento alla relativa data che vengono fissati l’avvio<br />

a realizzazione del programma e l’ammissibilità o meno della spesa. Nel caso in esame la<br />

fattura n. 19 del 21.11.94 non è una fattura d’acquisto in quanto riferita ad un indennizzo per<br />

il rilascio dell’immobile già di proprietà della Società di locazione. Né d’altra parte risulta<br />

ammissibile il titolo di spesa originario perché risalente al 1990. In ordine infine alla natura<br />

dei titoli di spesa sulla base dei quali è individuato l’investimento ammissibile, si rimanda<br />

alla ben nota Circolare n. 38522 del 15.12.95.<br />

17.25 - D. (Assilea) (19.34) In base a quanto stabilito all’art. 5 della convenzione tra banche<br />

concessionarie e istituti collaboratori (società di leasing), il trasferimento del contributo alle<br />

imprese avviene a condizione che sia anche acquisita la dichiarazione dell’impresa sul<br />

rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel decreto di concessione. In fase di<br />

richiesta molte imprese sollevano perplessità in merito al rilascio della suindicata<br />

dichiarazione in quanto non prevista dal regolamento, né dalla circolare né dal decreto di<br />

concessione. (19 – 17/12/97) (leasing, erogazioni, dichiarazione rispetto obblighi)<br />

R. Dato che già in fase di domanda l’imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e<br />

che nel sottoscrivere l’appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è<br />

sottoposto, si ritiene che la domanda e l’appendice possano sostituire la suddetta<br />

dichiarazione.<br />

17.26 - D. (M. Friuli - Venezia Giulia) E’ previsto che i beni di uno stesso programma possano<br />

essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing a condizione che le<br />

stesse siano riunite in “pool” e, in particolare, quella che funge da capofila sia<br />

convenzionata con una banca concessionaria prescelta dall’impresa. E’ altresì previsto che<br />

se una banca concessionaria è anche istituto collaboratore non possa esserlo di se stessa. Si<br />

chiede se il divieto valga anche nell’ipotesi in cui la banca, che ha la possibilità di assumere<br />

il suindicato duplice ruolo, sia prescelta come banca concessionaria per un’operazione di<br />

leasing in “pool” a cui partecipa ovviamente non come capofila. (20 – 19/2/98) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Sì<br />

17.27 - D. (Assilea) Si chiede conferma che, per l’impresa che ha già in corso con più società<br />

contratti di locazione finanziaria relativi ad investimenti ammissibili all’agevolazione <strong>488</strong>, è<br />

consentita la presentazione di una richiesta globale di intervento agevolativo a condizione<br />

che le società di leasing stipulino, ricorrendone le condizioni fissate dalla normativa, una<br />

specifica convenzione di pool per la gestione dei contributi. (20 – 19/2/98) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Si.<br />

17.28 - D. (Assilea) Si chiede conferma che – in relazione agli accordi stabiliti fra le società di<br />

leasing partecipanti al pool – siano possibili entrambe le seguenti soluzioni procedurali. La<br />

“capofila”, venuta in possesso dell’annualità di contributo dell’intero investimento:<br />

a) girerà a ciascuna società del pool la quota parte del contributo per la gestione diretta nei<br />

confronti del cliente;<br />

17.10

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